Processo civile

Tribunale della famiglia: ok del CNF alla Camera

Redazione

La Commissione Giustizia della Camera dei deputati, nell'ambito dell'esame del disegno di legge delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, ha svolto l'audizione del Consiglio Nazionale Forense.

Il CNF dichiara di essere favorevole alla parte della riforma sul diritto di famiglia, in quanto delinea un sistema migliore, più vicino alle esigenze delle persone, della famiglia e dei minori.

La riforma, infatti, valorizza «la prossimità indispensabile per concedere alle parti di accedere agevolmente al Tribunale», in quanto «l’articolazione circondariale prevista si adegua a venire incontro alle esigenze delle persone che si ritrovano ad affrontare procedimenti molto importanti nella loro quotidianità e, peraltro, concede anche ai magistrati di avere elementi di conoscenza locale che possono diversamente sfuggire all’organo distrettuale».

Per quanto riguarda la figura del «giudice consulente» che compone il tribunale dei minori, il CNF ritiene che contrasti con il principio del contraddittorio, costituzionalmente garantito. «Nei tribunali ordinari» - afferma il CNF - «si affrontano da anni questioni simili con più intensità, successivamente all’introduzione nel sistema della l. n. 219/2012 che ha unificato lo status dei figli, facendo cadere la distinzione tra figli legittimi e naturali. Occorre gestire la fisiologia della cessazione della convivenza tra i genitori, che non sempre porta a una patologia». Qualora dovesse accadere, la riforma prevede che il magistrato incarichi un consulente che si occupa di «portare nel processo gli elementi di una diversa scienza, che, tuttavia, segue un percorso nel contraddittorio tra le parti e non limitandosi alla camera di consiglio in cui la veste di giudice si somma a quella del consulente. Tale assunto, inoltre, porta avanti una perdurante differenziazione tra i figli. Che, pur unificati nello status, non lo sono nelle tutele».

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