Professione forense

La nota del Senato sul disegno di legge in materia di lite temeraria

Redazione

Una nuova ipotesi di responsabilità. Il disegno di legge di modifica dell’art. 96 c.p.c. prevede un solo articolo che introduce un ulteriore comma nella norma citata, prevedendo un’ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o colpa grave, attiva un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa.

Contesto normativo. La nota breve prende le mosse dal contesto normativo in tema di reato di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa, sottolineando come giurisprudenza e dottrina riconoscano «che l’esercizio del diritto di cronaca integri gli estremi della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. (Esercizio di un diritto), in quanto inerente alla libertà di manifestazione del pensiero ed alla libertà di stampa riconosciute dall’articolo 21 della Costituzione».
Ai sensi dell’art. 96 c.p.c., con la sentenza che chiude il processo il giudice, su istanza dell’altra parte, può condannare la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida anche d'ufficio. La norma, al secondo comma, stabilisce che «se il giudice accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il credito procedente che ha agito senza la normale prudenza. In ogni caso quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il giudice anche d'ufficio può condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata (art. 96, comma 3, c.p.c.) quale sanzione per il comportamento illegittimo e ristoro del torto complessivamente subito da chi esce vittorioso per il solo fatto di essere dovuto andare in giudizio».
Il disegno di legge in commento prevede l’aggiunta di un ulteriore comma alla norma in cui sia prevista la responsabilità civile aggravata di colui che, in malafede o colpa grave, attiva un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa.

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