Professione forense

Esame avvocato: nessun tempo minimo di correzione della prova scritta

Redazione

Nel correggere la prova scritta per l’abilitazione alla professione forense, la commissione esaminatrice non è tenuta a verbalizzare il tempo dedicato alla correzione del singolo elaborato e non ha l’onere di apportare segni sulla prova.

Così il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 53/2019, depositata l’11 gennaio.

Esito negativo della prova scritta e principi espressi dal T.A.R.. Il T.A.R. Lombardia aveva respinto l’istanza di un praticante che non era stato ammesso all’esame orale per l’abilitazione alla professione di avvocato poiché le prove scritte (parere di diritto penale e atto giudiziario in materia penale) avevano avuto esito negativo. Pronunciandosi sui motivi sollevati dal ricorrente, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva chiarito che vi è il principio di fungibilità tra membri effettivi e supplenti delle commissioni d’esame, che non è possibile desumere l’irragionevole ristrettezza dei tempi di correzione degli elaborati in base ad un calcolo presuntivo, poiché non può essere effettuato un calcolo matematica sui tempi di correzione e che il voto numerico è pienamente sufficiente e non necessita di alcuna ulteriore specificazione. Infine, veniva anche precisato che non ha alcun rilevanza l’assenza di segni di correzione, non essendo la commissione d’esame tenuta ad apporre segni o sottolineature, laddove non lo ritenga necessario.
Avverso la decisione del Tribunale il praticante ha proposto ricorso innanzi al Consiglio di Stato.

Nessun tempo minimo di correzione o obbligo di apposizione dei segni di correzione. Il Consiglio di Stato rileva, innanzitutto, che non vi è dubbio sulla regolare nomina della commissione esaminatrice e sulla composizione della sottocommissione. Inoltre, in merito alla correzione delle prove scritte mediante attribuzione del solo punteggio numerico, il Consiglio rileva che la disciplina transitoria di cui all’art. 49 della l. n. 247/2012 è stata ulteriormente prorogata con d.l. n. 91/2018 (conv. con modificazioni, dalla l. n. 108/2018).
Infine, non vi è alcuna disposizione che obbliga la commissione esaminante a verbalizzare il tempo dedicato alla correzione degli elaborati (come confermato dalla giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato) e dunque non è possibile lamentare l’insufficienza del tempo medio di correzione del singolo elaborato.
Posto quanto affermato sopra, il Consiglio di Stato respinge l’appello.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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