Giurisprudenza

La sospensione degli avvocati eletti alle più alte cariche politiche mira a rafforzarne autonomia, indipendenza e terzietà

Redazione

L’articolo 20, comma 1, l. n. 247/2012 – in forza del quale sono sospesi dall’esercizio professionale durante il periodo della carica gli avvocati eletti Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti – mira a rafforzare, attraverso l’obbligatoria imposizione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, l’autonomia, l’indipendenza, la terzietà e la lealtà dell’avvocato iscritto all’Albo nell’assolvimento delle funzioni correlate ai ruoli propri delle figure istituzionali indicate.  

 

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