E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 13 di ieri la legge n. 3/2019, c.d. legge anticorruzione o “spazzacorrotti”. Le nuove norme entreranno in vigore il 31 gennaio 2019.
Prescrizione. Tra le diverse modifiche apportate al codice penale, la l. n. 3 interviene sul regime della prescrizione. Con le modifiche agli artt. n. 158, 159 e 160 c.p. risulta dunque che «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione». Inoltre «il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna».
Codice penale. La legge “spazzacorrotti” interviene poi su diversi aspetti di diritto penale sostanziale. Tra le varie novità, viene esclusa la necessità della richiesta del Ministro della Giustizia o della querela della persona offesa quale condizione di procedibilità contro il cittadino o lo straniero che commetta all’estero reati contro la P.A.; sull’applicabilità della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la P.A., dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’incapacità in perpetuo di contrattare con la P.A. è previsto l’ampliando il catalogo dei reati interessati.
Processo penale. La l. n. 3/2019 consente l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nelle abitazioni o in altri luoghi di privata dimora (di cui all’art. 614 c.p.), mediante inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile (c.d. Trojan horse), abrogando la norma che esclude questa possibilità quando non vi sia motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa. Viene introdotto il comma 3-bis all’art. 444 ai sensi del quale la parte, nel formulare la richiesta di applicazione pena nei procedimenti per i più gravi delitti contro la P.A., può subordinarne l’efficacia del patteggiamento all’esenzione dall’interdizione dai pubblici uffici o all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tale pena accessoria: se il giudice non ritiene di accedere alle indicate condizioni rigetta la richiesta di patteggiamento.
Per approfondimenti sulla legge anticorruzione leggi il focus pubblicato sul portale ilpenalista.it a firma dell’avv. Fabio Piccioni.