La scelta effettuata dal legislatore di ammettere al gratuito patrocinio le persone offese da determinati reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale, indipendentemente dalle relative condizioni reddituali, rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati in questione.
Questa la decisione della Corte Costituzionale n. 1/2021, depositata l'11 gennaio.
Per saperne di più, è presente un contributo su www.dirittoegiustizia.it a firma dell'Avvocato Giuseppe Marino.