Giurisprudenza

Comunicazioni e notifiche a mezzo PEC anche nel procedimento disciplinare a carico dell’avvocato

Redazione

L’art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. in l. n. 221/2012) è stato modificato dall’art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 28/2020, introdotto dalla l. n. 70/2020 con l’estensione anche ai procedimenti davanti al CNF in sede giurisdizionale la previsione già dettata per i procedimenti civili secondo cui le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione di documenti informatici.

 

Il CNF confermava la sanzione disciplinare inflitta dal COA di Venezia ad un avvocato per alcune violazioni disciplinari. La decisione è stata impugnata con ricorso in Cassazione ma il ricorso viene dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente.
Il Collegio ha infatti ricordato che contro le decisioni del CNF il ricorso di legittimità deve essere proposto nel termine breve di 30 giorni dalla notificazione d’ufficio della sentenza contestata (art. 36, comma 6, l. n. 247/2012). Resta ferma l’applicabilità del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. nella sola ipotesi in cui non vi sia stata valida notificazione d’ufficio della decisione impugnata e nessun interessato abbia provveduto alla notificazione di propria iniziativa.

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