Professione forense

Il CNF sulle modalità di funzionamento del locale CPO

Redazione

Quesito. Il CPO di Taranto ha chiesto al Consiglio Nazionale Forense se, nel silenzio del regolamento interno, sia consentito procedere alla rielezione del Presidente e del Segretario del CPO in assenza di dimissioni, morte o impedimento dei medesimi. Non solo, è stato chiesto anche se sia possibile l’esercizio del voto, nonché l’assunzione di cariche nel CPO da parte di componenti non eletti, ma designati dal COA.

Il parere del CNF. Premesso che a mente dell’art. 25, comma 4, l. n. 247/2012 la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del CPO è demandata a regolamento del consiglio dell’ordine, il CNF si è limitato ad elaborare due schemi di regolamento: uno per l’elezione, uno per il funzionamento dei CPO, rispetto ai quali i COA possono discostarsi, salvo il rispetto della legge e dei principi che regolano il funzionamento degli organi collegiali.
Resta tuttavia dubbia la possibilità di prevedere la presenza di una quota di componenti designati dal COA, in quanto la lettera dell’art. 25 sopra richiamato fa espressamente riferimento a componenti “eletti”.
Infine, circa la prospettata possibilità di procedere alla rielezione del Presidente e del Segretario del CPO, mentre gli stessi siano validamente in carica (vale a dire in assenza di dimissioni, morte o incompatibilità), il Consiglio Nazionale Forense ritiene che questa debba

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