In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al CNF, previsto dall’art. 61 l. n. 247/2012, trova applicazione per i provvedimenti notificati successivamente al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento del CNF 21 febbraio 2014, n. 2.
Questo il principio ribadito dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione con sentenza n. 19676/20, depositata lo scorso 21 settembre. Per conoscerne i dettagli vai su dirittegiustizia.it