Previdenza forense

Cassa Forense sulla regolarizzazione spontanea dei contributi e la riduzione delle sanzioni

Redazione

Cassa Forense approfondisce il tema relativo all’adempimento degli obblighi contributivi da parte degli iscritti, soffermandosi sull’ipotesi di inadempimento ovvero di ritardo nell’adempimento dell’obbligo e analizzandone le conseguenze sul piano sanzionatorio.

Il Regolamento per la disciplina delle sanzioni, infatti, prevede una serie di sanzioni graduate a seconda dell’entità del ritardo e dell’inadempimento (totale o parziale), posto che esse sono in ogni caso commisurate al contributo evaso o a quello corrisposto in ritardo.
Tuttavia, utilizzando gli istituti “premiali” previsti dal suddetto Regolamento, le sanzioni possono risultare più contenute rispetto a quelle previste.

Premettendo che la sanzione “piena” è pari al 24% dei contributi dovuti e non versati, va precisato che essa sarà applicata solo in caso di accertamento e contestazione dell’inadempimento dell’iscritto e solo quando siano trascorsi determinati termini.
Qualora il pagamento integrale sia eseguito entro 8 giorni dalla scadenza, infatti, non sarà irrogata alcuna sanzione. Qualora esso sia eseguito tra il nono e il trentesimo giorno successivo alla scadenza, la sanzione sarà ridotta al 4% dei contributi dovuti e versati; se eseguito tra il 30esimo ed il 150esimo giorno successivo alla scadenza verrà applicata una sanzione ridotta al 6%; infine, nel caso in cui il pagamento integrale sia eseguito oltre il 150esimo giorno dalla scadenza ma prima che all’iscritto sia giunto il formale accertamento e la contestazione dell’inadempimento, la sanzione sarà ridotta al 10%.

Tuttavia, Cassa Forense aggiunge che quanto appena esposto si attesta su una linea meramente “teorica”, essendo le sanzioni suscettibili di ulteriori riduzioni.
Qualora, infatti, l’inadempimento sia solamente parziale (cioè quando l’iscritto abbia versato almeno un quarto della contribuzione dovuta entro il termine) tutte le sanzioni indicate sono ridotte alla metà, in virtù dell’art. 6 del Regolamento.

Inoltre, per evitare l’accertamento, l’iscritto inadempiente ha pur sempre la possibilità di anticipare Cassa Forense ed azionare l’istituto della “regolarizzazione” spontanea, il quale consente un dimezzamento (ulteriore nell’ipotesi di inadempimento parziale) delle stesse sanzioni. E comunque, anche qualora dovesse giungere l’accertamento, l’iscritto potrà aderirvi pagando una sanzione ridotta di un terzo entro il nuovo termine assegnatogli.

Infine, Cassa Forense specifica che un’ulteriore agevolazione concessa agli iscritti risiede nella possibilità di rateizzare il pagamento dovuto, sia nel caso di adesione all’accertamento, sia in caso di regolarizzazione spontanea, fermo restando che il mancato pagamento anche di una singola rata genera la decadenza dal beneficio.

Fonte: Diritto e Giustizia

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