Professione forense

Indennità di sostegno al reddito COVID-19: modalità di riesame

Redazione

L'INPS comunica che è stata completata la prima fase di gestione delle domande per la concessione delle indennità di sostegno al reddito, previste per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in favore delle seguenti categorie di lavoratori (DM 30 aprile 2020 n. 10; DL 34/2020 conv. in L. 77/2020):

Il Patronato e il cittadino munito di PIN possono consultare gli esiti delle domande, con le relative motivazioni in caso di esito negativo, nella sezione del sito INPS denominata Servizio “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”.

L'INPS informa, inoltre, che è stata aggiornata la legenda delle reiezioni delle domande di indennità Covid-19, riportata in tabella all'interno del documento (Mess. INPS 10 agosto 2020 n. 3088).

L'esito di tali domande è stato comunicato al lavoratore e al Patronato, mediante visualizzazione delle causali di reiezione alla voce “Esiti” del Servizio “Indennità 600/1000 euro”.

Non è ammesso il ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di rigetto, ma solo quello giurisdizionale.

La Struttura territoriale competente può, però, sempre effettuare in autotutela, su richiesta dell'interessato, un riesame amministrativo, in caso di un errore o disallineamento nelle banche dati stesse. In sede di definizione dell'istanza può essere rilevata la mancanza di uno o più requisiti, ognuno dei quali è comunque sufficiente a determinare da solo la reiezione dell'istanza.

Il lavoratore e il Patronato possono comunque proporre un'istanza di riesame entro il termine di 20 giorni dal 10 agosto 2020 (data di pubblicazione del messaggio), o dalla conoscenza della reiezione se successiva, per consentire un supplemento di istruttoria, trascorso il quale, senza che l'interessato abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi definitivamente respinta.

L'utente può inviare la documentazione (indicata nell'All. 1) tramite:

L'INPS fornisce infine alle Strutture territoriali le indicazioni per il riesame delle domande per ogni tipologia di indennità, tra le altre:

1) Indennità di € 1.000 per i liberi professionisti
Per poter accedere al bonus di € 1.000 relativo al mese di maggio 2020, il professionista deve (art. 84, c. 2, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020):

Se la domanda è stata rigettata per la mancanza del primo requisito, è possibile che il professionista, componente di uno studio associato, abbia omesso l'indicazione della partita IVA al momento dell'iscrizione alla Gestione separta. In questo caso, il richiedente deve provvedere a indicarne gli estremi al fine del riesame.
Se invece la reiezione è dovuta alla mancanza del secondo requisito, è necessario verificare la presenza di una partita IVA attiva al 19 maggio 2020 presso l'Agenzia delle Entrate. Il professionista, infatti, è obbligato ad iscriversi alla Gestione separata entro 30 giorni dall'apertura della prima partita IVA.
Nel caso in cui l'attività sia iniziata dal 1° gennaio 2019, non essendo ancora trascorsi i termini per gli adempimenti fiscali per il professionista, è sufficiente che il beneficiario alleghi all'istanza di riesame la ricevuta della comunicazione di inizio attività (modello “AA9”), dalla quale risulti l'inizio dell'attività alla data del 19 maggio 2020. In ogni caso deve essere verificata l'avvenuta iscrizione alla Gestione separata, anche se successiva al 19 maggio 2020.
La riduzione del reddito del 33% è oggetto di autodichiarazione e di successivo controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Sono ammessi all'indennità anche i liberi professionisti che hanno iniziato l'attività successivamente al secondo bimestre 2019 o nei primi mesi del 2020 (entro il 23 febbraio). In questo caso la dichiarazione di riduzione di reddito si intende resa rispetto ad un reddito generico, non necessariamente derivante dall'attività professionale in questione.

2) Indennità di € 1.000 per i collaboratori coordinati e continuativi

I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per accedere al bonus devono (art. 84, c. 3, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020):

In caso di riesame deve essere verificata la cessazione del rapporto di lavoro tra il 24 febbraio 2020 e il 19 maggio 2020, risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV).
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali è prevista l'iscrizione alla Gestione separata, sono indicati:

Sono esclusi da tale obbligo:

Fonte: mementopiù.it

Source URL: https://strumentario.avvocati.it/news/indennita-di-sostegno-al-reddito-covid-19-modalita-di-riesame