Giurisprudenza

Avvocato affetto da riduzione della memoria a breve termine: la patologia giustifica la rimessione in termini?

Redazione

La Suprema Corte, con sentenza n. 20956/20, ha chiarito che le conseguenze della patologia del difensore non devono ricadere sull’assistito, il quale non può farsi carico di accertare preventivamente le condizioni del difensore e neppure assicurarsi che egli sia in grado di adempiere al mandato.

 

La Corte d’Appello respingeva la richiesta avanzata dall’imputato per vedersi rimettere in termini per impugnare la sentenza del Tribunale. A parere della Corte territoriale il comportamento dell’avvocato era stato gravemente negligente poiché egli, pur avendo uno stato di salute grave che non gli consentiva di esercitare la propria professione, aveva accettato l’incarico di proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, la cui proposizione sarebbe perenta dopo solo tre giorni.
Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione l’avvocato lamentando l’inosservanza della legge processuale penale in tema di corretta individuazione delle condizioni legittimanti la richiesta di restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.), in particolare per ciò che concerne la forza maggiore, risultante dalla certificazione medica allegata all’istanza di rimessione, dalla quale emergeva che l’avvocato è affetto da riduzione della memoria a breve termine.

La Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, rileva che la Corte d’Appello ha sottolineato che la decorrenza di soli tre giorni dall’assunzione dell’incarico alla scadenza del termine per proporre appello denota un comportamento qualificabile come inescusabile perché volontariamente negligente. In realtà, sottolinea la Suprema Corte, non si è tenuto conto di tutte le variabili che hanno potuto determinare la dimenticanza (aggravamento della condizione, mancata assunzione di farmaci o incapacità di rendersi conto delle proprie capacità fisico-psichiche). Inoltre, anche ove la condotta dell’avvocato sia stata gravemente negligente, le conseguenze non devono ricadere sull’assistito, il quale non poteva certamente farsi carico di accertarsi preventivamente delle condizioni del difensore e neppure assicurarsi che egli fosse in grado di adempiere al mandato conferitogli.
A tal proposito, i Giudici sottolineano che, nel valutare se la mancata presentazione dell’impugnazione nei termini di legge da parte della difesa tecnica sia riconducibile a colpa personale o professionale o a fattori esterni riconducibili alle nozioni di caso fortuito o forza maggiore, il giudice deve in particolare dar conto dell’idoneità o meno di essi a consentire, con l’ordinaria diligenza, un’utile ed efficace tempestiva presentazione dell’impugnazione. La Corte dunque ritiene che la grave situazione di salute di cui è stato vittima il legale di fiducia del ricorrente, pur se preesistente alla sua nomina, costituisca situazione di fatto immediatamente riconducibile alla nozione di forza maggiore che, di per sé, determina le condizioni per la nuova decorrenza dell’intero termine.
Alla luce di questo la Suprema Corte annulla l’ordinanza senza rinvio e dispone la restituzione del termine per proporre appello.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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