Professione forense

Processo civile: dalla Cassazione le misure adottate nel mese di luglio

Redazione

Inizialmente, per combattere l’emergenza sanitaria il Governo ha dapprima deciso di disporre la sospensione di udienze, attività e termini processuali fino a una certa data (cosiddetta prima fase) per poi attribuire ai singoli dirigenti degli uffici giudiziari la responsabilità di adottare apposite misure necessarie per contrastare la pandemia (cosiddetta seconda fase).

Per quanto riguarda la disciplina applicabile dal 1° luglio al 31 luglio 2020, l’art. 1, comma 2, della l. n. 70/2020, stabilisce che «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28».

Dovrebbero, dunque, riprendere a trovare applicazione le regole processuali ordinarie, secondo il principio generale del “tempus regit actum” e così facendo tra i provvedimenti di organizzazione degli uffici giudiziari adottati dai dirigenti degli uffici medesimi, potrebbe arrivare ad affermarsi che, a partire dal 1° luglio 2020, non hanno più ragione di essere:

E di conseguenza vengono meno anche le ulteriori misure che dispongono:

Discorso opposto invece per i provvedimenti che hanno prodotto ormai effetti irreversibili.

A tale tesi ora menzionata, si contrappone una tesi conservativa in virtù della quale si potrebbe affermare che «tutti gli atti e i provvedimenti di natura organizzativa o anche puramente giurisdizionale, assunti prima della conversione in legge del d.l. n. 28 del 2020, siano comunque non solo “validi”, ma anche “fatti salvi” nei loro effetti pure soltanto programmati, nel senso di ritenere che siffatti atti potranno continuare a produrre effetti giuridici almeno fino al 31 luglio 2020, id est fino alla data ultima alla quale era stata in origine agganciata l’efficacia temporale».

Quanto ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione, tra le misure adottate dal Primo Presidente vi è stata quella di sopprimere tutte le udienze pubbliche fino al 30 giugno 2020, mentre nel mese di luglio 2020 potranno essere celebrate soltanto quelle ritenute urgenti «con la sola presenza delle parti interessate», quindi appunto a porte chiuse e con «una programmazione della relativa trattazione mediante le cd. “fasce orarie”, da comunicare ai difensori delle parti, al chiaro fine di evitare assembramenti nei corridoi della Corte».

Infine, occorre ricordare che in data 9 aprile 2020, la Corte di Cassazione ha stipulato un protocollo d’intesa con il CNF e la Procura Generale presso la Corte di Cassazione «per la trattazione delle adunanze camerali ex art. 375 c.p.c. e delle udienze ex art. 611 c.p.p.» con lo scopo di consentire ai consiglieri della S.C. di avere la disponibilità dei cd. “atti regolamentari”, senza necessità di accedere fisicamente nelle cancellerie delle sezioni civili della Corte. Il termine di efficacia del Protocollo, inizialmente fissato fino al 30 giugno 2020, è stato prorogato di comune accordo fino al 31 luglio 2020.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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