Tenuto conto dell’esigenza dei praticanti di partecipare alle udienze di cui all’art. 8, comma 4, d.m. n. 70/2016, quale attività propedeutica allo svolgimento della pratica forense, il COA di Milano ha deliberato che «le udienze svolte ai sensi dell’art. 83, comma 7, lettera h) e 84, comma 5, d.l. n. 18/2020 possono valere quali udienze ai sensi dell’art. 8, comma 4, d.m. n. 70/2016, previa attestazione da parte del dominus - sotto la propria responsabilità- della effettiva partecipazione del praticante alla attività di redazione di “note o verbalizzazioni”, con la sottoscrizione del foglio riepilogativo nel quale verrà evidenziato che si tratta di udienza con trattazione scritta».