Giurisprudenza

Udienza telematica senza gli avvocati e profilo d’inammissibilità rilevato d’ufficio

Redazione

Sul tema si è pronunciato il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3109/20, depositata il 15 maggio.

In un contenzioso relativo al collocamento di un professionista all’interno di una graduatoria definitiva al termine di una procedura interna di selezione verticale, il Consiglio di Stato ha rilevato d’ufficio un profilo di inammissibilità dei motivi aggiunti, che non ha potuto indicare alle parti all’udienza pubblica tenutasi il 12 maggio 2020 (ex art. 73, comma 3, c.p.a.) poiché tale udienza si è svolta in forma telematica senza che vi fosse la partecipazione dei difensori, come prescritto dall’art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18/2020, che ha previsto il passaggio in decisione senza che vi sia la discussione orale.

Ritenuto, quindi, di fare applicazione della disposizione dell’art. 73 comma 3 c.p.a., dettata per la ipotesi in cui la questione emerga dopo il passaggio in decisione, per cui “il giudice riserva la decisione e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie” (cfr. T.A.R. Lazio Sez. I bis, Ord., 4 maggio 2020, n. 4644), il Collegio ha deciso di assegnare alle parti 30 giorni per presentare memorie relative alla questione di inammissibilità rilevata d’ufficio e ha fissato alla data del 30 giugno 2020 la nuova camera di consiglio per la decisione.

 

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Fonte: ilprocessotelematico.it

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