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Decreto Liquidità: la sospensione di versamenti tributari e contributivi

Redazione

Il Decreto Liquidità ha previsto ulteriori misure a favore dei contribuenti e delle imprese, consentendo il calcolo dell'acconto delle imposte Irpef, Ires, Irap con il metodo previsionale, eliminando sanzioni e interessi per scostamenti non superiori al 20% (art. 20); considerando tempestivi i versamenti da effettuare ai sensi dell'art. 60 del DL n. 18/2020 (entro il 20 marzo), se effettuati entro il 16 aprile 2020 (art. 21); prevedendo, infine, il differimento al 30 aprile del termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati, le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo (art. 22).

Di Francesco Spina

Il Decreto Liquidità approvato dal Governo in data 6 aprile 2020 (d.l. n. 23/2020), sospende tasse e contributi per altri due mesi (aprile e maggio). Ma a differenza del Decreto Cura Italia, la sospensione è valida per tutte le imprese, anche sopra il limite dei 2 milioni fissato in precedenza. La sospensione interessa sia i contribuenti con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro, sia quelli con ricavi o compensi sopra tale soglia, a condizione che si sia subita una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% per i primi e del 50% per i secondi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a quelli conseguiti rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2019. Viene prorogata anche la possibilità per i contribuenti con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro, di non assoggettare alla ritenuta alla fonte i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020).

 

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