Professione forense

Processo amministrativo e norme applicabili fino al 30 giugno

Redazione

Nota. Con una nota dello scorso 20 aprile, il Presidente della Giustizia Amministrativa Patroni Griffi ha fatto il punto della situazione del processo amministrativo alla luce dell’art. 36 del d.l. n. 23/2020, fornendo alcune indicazioni per un’omogenea applicazione delle norme processuali che si applicheranno sino al 30 giugno 2020.

La nota ricorda che le udienze non celebrate nel periodo 8 marzo/15 aprile dovranno essere recuperate nel corso dell’anno secondo modalità rimesse agli uffici giudiziari.
Con il documento viene chiarito che, sebbene l’art. 36 comma 3 del d.l. n. 23/2020 si riferisca sinteticamente ai “ricorsi”, per tali si ritiene doversi intendere tutti gli atti con cui nel processo amministrativo si introducano nuove domande: e dunque, non solo i ricorsi in primo e in secondo grado, ma anche i motivi aggiunti, i ricorsi incidentali, tutte le impugnazioni, e cioè revocazione, opposizione di terzo, opposizione a perenzione, nonché la riassunzione del processo, la riproposizione a seguito di translatio, la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale. Dunque, la nota specifica che occorre assegnare ai “ricorsi” l’ampio significato di “domande” rivolte al giudice.
L’esclusione, per converso, delle mere difese, dal regime di sospensione, sembra ispirarsi a due considerazioni: la prima è che esse richiedono la spendita di minor contatto sociale grazie alle funzionalità del PAT; la seconda è che esse si collocano a valle delle domande, cosicché la sospensione di queste ultime refluisce su di esse, spostandole in avanti, in periodi in cui l’emergenza dovrebbe auspicabilmente essere terminata o diminuita.
Il Presidente, inoltre, sottolinea che il d.l. n. 23/2020 non ha invece previsto proroghe del periodo di sospensione delle udienze. L’effetto principale e immediato è che dal 16 aprile l’attività giudiziaria è ripresa nella sua completezza attraverso le udienze pubbliche e camerali, seppur secondo le modalità fissate dall’art. 84 comma 5 del d.l. 18/2020. Avendo il comma 1 del medesimo articolo esaurito i suoi effetti, il rito monocratico sostitutivo di quello collegiale cautelare, ha cessato di avere applicazione.
Chiarito questo, vengono fatte le seguenti precisazioni sul fatto che:

Fonte: ilprocessotelematico.it

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