Professione forense

La riposta della Direzione della giustizia civile in tema di onorari dovuti al consulente tecnico

Redazione

In seguito alla sentenza n. 217/19, con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario, la Direzione della giustizia civile ha fornito dei chiarimenti in merito.

Onorario consulente tecnico. Tenuto conto di tale pronuncia, infatti, la direzione della giustizia civile ha affermato che «il provvedimento di liquidazione degli onorari del consulente di parte o dell’ausiliario del magistrato, nominato in un procedimento civile con parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, potrà prevedere il pagamento a carico dell’Erario quando la spesa sia eseguita nell’interesse della parte stessa, così come previsto dall’articolo 131, comma 1, del citato d.P.R. n. 115 del 2002». Dopodiché, l’ufficio procederà a porre in essere gli adempimenti relativi alla liquidazione della spesa tramite l’ufficio spese pagate dall’Erario, con annotazione del relativo importo sul foglio delle notizie.
Ne discende, continua il Ministero, «che il provvedimento che definisce il giudizio, tenuto conto del principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., dovrà individuare la parte a carico della quale dovranno essere poste le spese del giudizio che, ove diversa da quella ammessa al patrocinio a carico dello Stato, sarà tenuta ad effettuare il pagamento a favore dello Stato».

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