Professione forense

Conferenze permanenti: i Presidenti dei COA partecipano con diritto di voto

Redazione

Con una comunicazione del 24 gennaio scorso inviata ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, il CNF ha reso noto che a seguito dei lavori del Tavolo tecnico in materia di spese di funzionamento e di edilizia giudiziaria, istituito presso il Ministero della Giustizia, l’art. 1, comma 435, lett. e) l. n. 160/2019 ha apportato una modifica alla disciplina delle Conferenze permanenti previste dall’art. 3 d.P.R. n. 133/2015.
In particolare, riporta il CNF, l’articolo prevede espressamente che «al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell’amministrazione periferica e degli uffici giudiziari, il presidente del locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati da parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui all’art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati».

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