Professione forense

Ministero della Giustizia: nuove risposte interpretative ai quesiti posti dagli uffici giudiziari

Redazione

Nuove risposte interpretative nell'ambito dei servizi di cancelleria.

Servizi di cancelleria e ordinanza di estinzione della pena pecuniaria. Il Ministero della Giustizia, con provvedimento dell’11 settembre 2019, ha fatto chiarezza sul caso di impossibilità a procedere con la chiusura delle partite di credito in assenza dell’ordinanza di estinzione della pena pecuniaria per avvenuta espiazione. In particolare, è stato affermato che gli artt. 227-ter e 227-quater d.P.R. n. 115/2002 prevedono espressamente l’applicazione degli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220 con riferimento alle pene pecuniarie. Pertanto, nel prevedere l’applicazione alle pene pecuniarie delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo e di quelle relative all’annullamento, l’art. 227-quater evidenzia come l’ufficio recupero crediti, per il tramite di Equitalia Giustizia S.p.A., debba obbligatoriamente comunicare al concessionario e alla competente Ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico. La necessità dell’emissione dell’ordinanza di estinzione è poi confermata dalla circolare del 14 gennaio 2006 sulla tenuta informatizzata dei registri nei settori esecuzione penale e sorveglianza della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati. Pertanto, la Direzione generale della giustizia civile afferma che la chiusura delle partite di credito possa avvenire solo all’esito dell’effettiva estinzione della pena per espiazione comunicata dalla magistratura di sorveglianza all’esito della relativa procedura.

 

Servizi di cancelleria e spese di lite liquidate alla parte civile con sentenza penale di primo grado. Afferma la Direzione generale della giustizia civile che, mentre i capi di condanna contenuti nelle sentenze civili sono provvisoriamente esecutivi ex lege, nel processo penale lo sono solo laddove il giudice abbia dichiarato gli stessi provvisoriamente esecutivi ai sensi dell’art. 540, comma 1, c.p.p., con l’unica eccezione della condanna al pagamento di una provvisionale che è “immediatamente esecutiva”. Inoltre, mentre nel processo civile la condanna al pagamento delle spese di lite può accedere a qualsiasi capo di sentenza, indipendentemente dalla natura e dal segno della decisione principale, nel processo penale essa consegue necessariamente alle statuizioni civili della pronuncia penale, potendo essere emessa solo in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno proposte in quella sede dalla parte civile. Pertanto, laddove il giudice penale non abbia dichiarato provvisoriamente esecutivo il capo di condanna al risarcimento del danno riconosciuto in favore della parte civile costituita, e non abbia riconosciuto, in favore di quest’ultima, una provvisionale, anche la condanna al pagamento delle spese di lite non può essere considerata provvisoriamente esecutiva, difettando, appunto, la necessaria declaratoria giudiziale.

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