Professione forense

Il divieto del terzo mandato vale anche per le elezioni del CNF

Redazione

La decisione del Tribunale di Roma. Con ordinanza del 17 dicembre 2019, emessa in sede di reclamo cautelare, il Tribunale di Roma ha riformato parzialmente la decisione con cui era stato accolto il ricorso cautelare proposto dal primo dei non eletti al CNF nei confronti di uno degli eletti che al momento della candidatura aveva già svolto due mandati immediatamente prima delle elezioni e che aveva ordinato al CNF di ammettere, in via provvisoria, il ricorrente quale proprio membro.
Nell’affrontare la questione, i Giudici hanno affermato l’applicabilità del divieto di terzo mandato anche al CNF e quindi confermato la sospensione degli effetti della proclamazione dell’avvocato eletto nonostante fosse “al terzo mandato”, ritenendo, però, di non poter disporre in via cautelare il subentro del ricorrente in luogo dell’eletto non eleggibile. Infatti, diversamente dagli ordini locali, per i quali la sostituzione dell’eletto ineleggibile avviene mediante lo scorrimento della graduatoria, per il CNF, secondo i Giudici romani, restano dei dubbi sul meccanismo operativo, proprio in virtù del sistema elettorale esistente.

Per avere una visione completa e approfondita della questione affrontata dal Tribunale di Roma, sul quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it è stato pubblicato un contributo a firma dell’Avvocato Fabio Valerini.

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