Giurisprudenza

Seconda PEC e perfezionamento del deposito telematico

Redazione

Tardività dell’appello. La Corte d’Appello de L’Aquila dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto da un cittadino straniero avverso l’ordinanza con cui il Tribunale gli aveva negato la protezione internazionale ed umanitaria.
Il cittadino straniero ricorrere in Cassazione sostenendo la tempestività del ricorso depositato con modalità telematica, posto che la ricevuta di avvenuta consegna era stata generata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia l’ultimo giorno utile.

Momento perfezionativo del deposito telematico. Rileva la Cassazione che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (art. 16-bis, c. 7, d.l. n. 179/2012). Il legislatore, con le modifiche di cui al d.l. n. 90/2014 (conv. in l. n. 114/2014) ha poi precisato che, ferma l’applicabilità dell’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. il deposito è tempestivamente effettuato quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza.

Fattispecie a formazione progressiva. I Giudici ricordano che «il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera quattro distinte PEC di ricevuta», dove la prima, la “Ricevuta di accettazione”, attesta appunto che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltro al destinatario, la seconda (“Ricevuta di consegna”) attesta che l’invio è avvenuto con consegna nella casella di posta del destinatario e dimostra la tempestività del deposito, che si considera perfezionato proprio in quel momento, con effetto anticipato e provvisorio rispetto all’ultima PEC e subordinatamente al buon esito dell’intero procedimento di deposito. La terza PEC attesta l’esito dei controlli automatici del deposito sull’indirizzo del mittente (che deve essere censito in ReGIndE), sulla formazione del messaggio in aderenza alle specifiche e sulla dimensione dello stesso (che non deve eccedere il limite massimo di 30 MB). Infine, con la quarta PEC viene attestato l’esito del controllo manuale del Cancelliere con accettazione o meno del deposito. Tale passaggio, con il caricamento del file sul fascicolo telematico e la visibilità dell’atto alle controparti, consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC. Il deposito telematico è pertanto una «fattispecie a formazione progressiva», nella quale il deposito del ricorso deve comunque intendersi avvenuto nel momento della generazione della RAC da parte del gestore PEC del Ministero.
In conclusione, il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello.

Fonte: Il Processo Telematico

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