Deontologia forense

Avvocati degli enti pubblici: i tre requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale

Redazione

Il caso. L’avvocato ricorre dinanzi al CNF chiedendo l’annullamento della decisione con cui il COA di Napoli aveva rigettato l’istanza di iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali di enti pubblici annesso all’Albo. In particolare, il Consiglio dell’Ordine non aveva ritenuto sussistenti i requisiti di autonomia e indipendenza, sulla base del fatto che il ricorrente aveva mancato di indicare alla struttura amministrative la composizione, l’organigramma, l’autonomia funzionale e gerarchica dell’ipotizzato ufficio legale.

Requisiti. Sul punto, il Consiglio Nazionale Forense, ribadisce che l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 18 l. n. 247/2012, presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili:

Costituiscono, poi, corollari di tali principi le circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale.
Nella fattispecie, esaminata tutta la documentazione prodotta dal ricorrente, il CNF accogliE il ricorso e afferma il suo diritto ad essere iscritto nell’elenco speciale degli avvocati addetti

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