Legislazione

Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere: il nuovo disegno di legge in Senato

Redazione
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Con la nota breve n. 77/2019, il Servizio Studi del Senato pone l’attenzione sul nuovo disegno di legge (A.S. 1200 e connessi) in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Il progetto di legge si pone come finalità quella di intervenire sul codice di procedura penale per rendere più veloce l’instaurazione del procedimento penale e, quindi, accelerare l’eventuale adozione di provvedimenti a tutela delle vittime. Allo stesso tempo, interviene anche sul codice penale, introducendo nuove fattispecie di reato, rimodulando talune aggravanti ed inasprendo le pene per alcuni delitti.

Nuovi reati. Con il disegno di legge vengono introdotti i seguenti nuovi reati:

  • violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 4);
  •  delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 7, su apposito invito da parte della Convenzione di Istanbul);
  • Revenge porn (art. 10);
  • delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 12).

Altri contenuti. Inoltre, l’A.S. 1200 si concentra nella prima parte sull’aspetto procedurale, con lo scopo di renderlo più snello e veloce, includendo norme di rito a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere.
Merita di essere richiamato un altro aspetto del progetto, costituito dall’attivazione di corsi di formazione specifici destinati alle Forze dell’Ordine per far fronte ai delitti ivi contemplati (art. 5), oltre alla previsione di un apposito percorso di recupero al quale i condannati per gli stessi reati dovranno sottoporsi per poter richiedere la sospensione condizionale della pena (art. 6).
Infine, il disegno di legge punta alla rimodulazione di alcune aggravanti ed all’incremento di numerose pene, come quella relativa al delitto di maltrattamenti contro i familiari ed i conviventi (si passerebbe dalla reclusione da 2 a 6 anni a quella che va da 3 a 7 anni), o al delitto di atti persecutori, per cui sarebbe prevista una pena da un anno a 6 anni e sei mesi, ovvero ai delitti di violenza sessuale, innalzando la cornice edittale da 5-10 anni di reclusione a 6-12 anni di reclusione.
Le restanti novità, insieme ai contenuti dei disegni di legge connessi, possono consultarsi all’interno della nota breve del Senato in allegato.