Professione forense

Tribunale di Milano: sospensione delle udienze fino al 15 aprile 2020

Redazione
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Con provvedimento n. 50/20, il Tribunale di Milano ha dato disposizioni in ottemperanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto “Cura Italia”.

Rinvio delle udienze fino al 15 aprile 2020. In particolare, sono sospese fino al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale ordinario di Milano e gli Uffici del Giudice di Pace di Milano e Rho. Le udienze sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, fatta eccezione per:

  • cause di competenza del Tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e, in generale, alle situazioni di grave pregiudizio;
  • cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
  • procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali delle persona;
  • procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli in casi vi è una motivata situazione di indifferibilità incompatibile con l’adozione di provvedimenti provvisori, sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
  • procedimenti di cui all’art. 35 l. n.833/1978;
  • procedimenti di cui all’art. 12 l. n. 197/1978;
  • procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’UE;
  • procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c. e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Sospeso il decorso dei termini. È sospeso fino al 15 aprile 2020 anche il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali a prescindere dalla pendenza attuale presso gli Uffici giudiziari sopra indicati. Infine, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

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