Professione forense

Super green pass, cosa cambia per avvocati e studi professionali

Redazione

L’Ufficio studi del CNF ha elaborato una scheda di lettura sul decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che detta disposizioni urgenti volte ad estendere l’utilizzo del green pass anche per l’acceso ai luoghi di lavoro.

Il provvedimento, in vigore dal 22 settembre 2021, introduce l’obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, per tutti i lavoratori del settore pubblico, i magistrati, e tutti i lavoratori privati, inclusi gli avvocati; al tempo stesso, si prevede che il soggetto, sia esso un dipendente pubblico o privato, sia esso un magistrato, privo di certificazione al momento dell’accesso è considerato assente ingiustificato ma ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In via generale, le norme introdotte sono finalizzate a sensibilizzare la popolazione, e ad esortarla a vaccinarsi al fine di ottenere la certificazione verde, per ridurre i rischi derivanti dal contagio da COVID-19, senza introdurre un obbligo di vaccinazione tout court.

Per quanto riguarda il settore pubblico, il personale amministrativo e i magistrati, nonché gli avvocati e i procuratori dello Stato per l’accesso agli uffici giudiziari dovranno esibire il Green Pass.

Tuttavia, al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, il Governo ha deciso di non estendere l'obbligo ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, testimoni e parti del processo. Pertanto, le disposizioni in esame non richiedono agli avvocati di dotarsi della certificazione verde per accedere agli uffici giudiziari, sebbene il medesimo obbligo risulti in capo a magistrati (art. 2) e dipendenti e collaboratori (art. 1) dei medesimi uffici: la relazione illustrativa, infatti, precisa che «l’intervento intende regolare solo il rapporto tra l’amministrazione e i suoi dipendenti, al più con estensione per chi in favore della stessa svolge un’attività analoga a titolo onorario».

A differenza di quanto accade per gli uffici giudiziari, il decreto-legge non è altrettanto chiaro per quanto riguarda l'impiego della certificazione verde negli studi professionali. L'art. 3 del provvedimento precisa che «a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19». Pertanto, risulta pacifico che gli avvocati siano considerati «alla stregua di tutti i lavoratori del settore» e che siano tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate (e dunque anche all’adozione di misure organizzative), in particolare con riferimento ai dipendenti (segretarie e segretari) ed ai collaboratori, tra i quali sembrerebbero ricompresi anche i praticanti e i colleghi dello studio professionale.

Infine, ulteriore ipotesi è quella degli incontri con il cliente, che si svolgono nei locali adibiti a studio professionale: mentre l’avvocato deve dotarsi di green pass per accedere sul luogo di lavoro, e cioè il proprio studio professionale, il medesimo obbligo non grava sul cliente, che potrà accedere ai locali senza alcuna certificazione, ma non può pretendere l’esibizione della certificazione da parte dell’avvocato che lo riceve.