Professione forense

Protezione dei dati personali: firmata l'intesa tra Procura di Roma e Garante

Redazione
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Il protocollo d’intesa sottoscritto l’8 gennaio 2019 con efficacia biennale e soggetto a rinnovo tacito dalla Procura della Repubblica di Roma e dal Garante Privacy disciplina le modalità attuative della norma che impone al Pubblico Ministero di informare senza ritardo il Garante qualora apprenda notizia di specifici reati in materia di protezione dei dati personali.

Obbligo informativo del Pubblico Ministero. L’obbligo informativo posto a carico del PM ha come obiettivo quello di consentire il miglior esercizio dell’azione di accertamento di possibili illeciti e di coordinare in modo efficiente i procedimenti sanzionatori penale e amministrativo.
In particolare, alla comunicazione è tenuto il PM assegnatario del procedimento e non il Procuratore della Repubblica, in ragione della specifica competenza del primo in relazione al procedimento stesso e delle esigenze di celerità dell’informazione.

Quando è possibile informare il Garante? La comunicazione al Garante può essere effettuata dopo l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini all’indagato e al difensore e deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini dell’accertamento dei possibili illeciti in materia di protezione dei dati personali correlati al fatto di reato. Tale procedura consente di rispettare il segreto investigativo relativo al procedimento penale in corso, limitando la comunicazione ai soli casi in cui gli elementi acquisiti siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

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