Deontologia forense

Procura alle liti: la nullità insanabile per firma illeggibile non è fonte automatica di responsabilità dell’avvocato

Redazione
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La decisione giurisdizionale che rigetta la domanda di parte per motivi di rito, nel caso di specie l’illeggibilità della firma del cliente, non fonda automaticamente la responsabilità disciplinare dell’avvocato. Lo ha affermato il CNF, con sentenza n. 203/18, depositata il 18 dicembre.

Il caso. Il professionista veniva sanzionato disciplinarmente a causa della sentenza con cui era stata rigettata la domanda giudiziale per ritenuta nullità insanabile della procura alle liti, dovuta alla firma illeggibile del cliente.

Esclusa la rilevanza disciplinare. Posto che in virtù dell’art. 26 del codice deontologico la rilevanza disciplinare dell’inadempimento al mandato professionale presuppone che esso derivi da una non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, il Consiglio afferma che tale responsabilità resta comunque esclusa in quanto fondata su una decisione giurisdizionale che ha rigettato la domanda di parte per motivi di rito asseritamente imputabili all’avvocati ma, in realtà, astrattamente infondati e comunque emendabili in appello.
Inoltre, anche alla luce della giurisprudenza civile in materia, ed in considerazione del fatto che l’avvocato aveva senza successo invitato il cliente a proporre tempestivo appello avverso la sentenza censurabile, il CNF ha accolto l’impugnazione, annullando la sanzione disciplinare della sospensione di due mesi dall’esercizio dell’attività professionale inflittagli dal consiglio territoriale.