Professione forense

Notifiche telematiche: nota breve del Servizio Studi del Senato

Redazione
PEC

Notifica degli atti del procedimento penale e civile. Nel dossier si fa presente che il disegno di legge A.S. 552 - Disposizioni in materia di notifiche telematiche - di iniziativa della sen. D'Angelo e altri, modifica la normativa in materia di notifica degli atti del procedimento penale e civile.
Il provvedimento – si legge nella nota breve n. 37 - riprende il testo e la relazione del disegno di legge AS n. 1339 esaminato dalla Commissione Giustizia nel corso della XVII Legislatura.

Il processo telematico ha modificato (molto) la materia. È bene ricordare che la disciplina delle comunicazioni e notificazioni è stata «significativamente incisa dal nucleo di fonti che, negli ultimi anni, ha istituito e regolato il cd. processo telematico, così da rendere residuale l’impianto normativo tradizionale basato sul presupposto che oggetto della trasmissione sia un documento analogico».

7 articoli. Il disegno di legge è composta da 7 articoli, andando a modificare un articolo del codice di procedura penale e 5 articoli del codice di procedura civile.
In particolare, l’articolo 1, che interviene sull'articolo 157 c.p.p., modificandone il comma 8-bis, prevede che «le notificazioni successive, in caso di nomina di difensore ai sensi dell'art. 96 e di imputato non detenuto, sono sempre eseguite mediante consegna ai difensori a mezzo PEC».
Gli articoli successivi (da 2 a 6) intervengono rispettivamente sugli articoli 136 (comunicazioni); 149-bis (notificazione a mezzo posta elettronica); 170 (notificazioni e comunicazioni nel mezzo del procedimento); 330 (luogo di notificazione della impugnazione) e 370 (controricorso) del codice di procedura civile, «introducendo l'obbligatorietà di tutte le notifiche e comunicazioni ai difensori a mezzo posta elettronica certificata».
Infine, l'articolo 7 del disegno di legge in questione demanda a un decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi, sentiti i Consigli dell'Ordine Forense, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, «l'introduzione delle modificazioni alla normativa vigente necessarie ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla legge in esame», con riferimento particolare alla necessità di assicurare che tutti gli uffici e le amministrazioni pubbliche, i periti e i consulenti tecnici di parte dispongano di indirizzo di posta elettronica certificata.

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