Giurisprudenza

L’importante (non) è partecipare… il Tribunale di Roma sui requisiti di ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. in materia di elezioni degli organi di un ente

Redazione

di Michele Vietti - Professore e Avvocato

Con l’ordinanza n. 6475 depositata in data 16 aprile 2020, il Tribunale di Roma ha affrontato il tema dei presupposti di ammissibilità del provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. nell’ambito delle operazioni elettorali dei componenti dell’organo di un ente.
La sezione specializzata in materia di impresa, valorizzando la relazione di strumentalità che lega la misura cautelare e la successiva sentenza di merito, ha affermato che «l’inclusione nelle liste elettorali e le stesse operazioni elettorali si pongono […] come strumentali alla deliberazione con la quale verranno individuati gli eletti. Ma se così è, necessariamente la domanda di merito cui sarebbe strumentale l’azione è la impugnazione della deliberazione degli eletti».

Il fatto. Nel caso in esame, alcuni iscritti ad un Ente di previdenza ed assistenza obbligatoria, avevano presentato la candidatura alle elezioni dei componenti di uno dei suoi organi.
Constatata la non ammissione nell’elenco dei candidati e ritenendo di essere stati immotivatamente esclusi dalla competizione elettorale, gli stessi proponevano ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo al Tribunale di ordinare all’Ente di astenersi dal disporre lo svolgimento delle operazioni di voto.

L’indicazione delle richieste del futuro giudizio di merito e la strumentalità della domanda. L’ordinanza in commento, senza entrare nella valutazione dell’irregolarità dell’esclusione dei ricorrenti, ha rigettato il ricorso rilevandone l’inammissibilità «in quanto difetta, già in astratto, l’azione di merito rispetto alla quale essa sarebbe correlata».
Dando seguito alle contestazioni dell’Ente resistente, che aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata indicazione della domanda di merito, il Giudice ha rilevato che - nonostante l’art. 700 c.p.c. non individui esplicitamente tutti i presupposti e gli effetti che si possono ottenere con il provvedimento d’urgenza - è opinione costante della giurisprudenza come l’indicazione degli estremi della successiva azione di merito sia un elemento indefettibile della domanda cautelare.
Incuneandosi nel filone giurisprudenziale dominante (cfr., da ultimo, Trib. Lodi 23/8/2019), il Tribunale capitolino ha individuato analiticamente le ragioni a sostegno della ricostruzione; solo l’indicazione degli elementi costitutivi dell’istauranda azione di merito permette infatti di verificare: i) il carattere strumentale rispetto al diritto cautelando; ii) la competenza del giudice adito; iii) il carattere anticipatorio del provvedimento richiesto; iv) l’adeguata tutela del soggetto destinatario passivo dell’azione, il quale deve poter essere in grado di intraprendere il giudizio di merito attraverso il mero richiamo al provvedimento ed al ricorso cautelare.
Queste considerazioni rimangono valide anche alla luce della riforma del giudizio cautelare ad opera del d.l. 14 marzo 2005, n. 34 (convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80).
Difatti, pur non essendo più appropriato parlare di “strumentalità necessaria” delle misure cautelari c.d. “anticipatorie” - l’art. 669-octies, comma 8, c.p.c., come noto, stabilisce adesso che “l’estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa” - nel procedimento cautelare novellato la relazione di strumentalità tra la misura e la decisione di merito risulta “attenuata” non perché si sia esentati ex ante dal prospettare la domanda della fase a piena cognizione, ma solo perché quella fase potrebbe non verificarsi.
In ogni caso, ha rilevato il provvedimento in commento, la sola mancata indicazione nel ricorso ex art. 700 c.p.c. delle conclusioni di merito non potrebbe comportare l’inammissibilità dello stesso se dal suo tenore complessivo fosse possibile dedurre il contenuto del futuro giudizio.
L’ordinanza ha affermato che nel caso di specie, nonostante il ricorso non presentasse separata articolazione delle relative conclusioni, l’azione di merito dell’invocata tutela andasse «necessariamente individuata nella impugnazione della deliberazione di proclamazione degli eletti che l’ente convenuto dovrebbe emettere a seguito della procedura elettorale».
L’intero iter elettorale, ha commentato il Tribunale capitolino, e in particolare l’ammissione nelle liste dei titolari dell’elettorato passivo, sono attività strumentali alla designazione dei soggetti che assumeranno una determinata carica e, pertanto, alla deliberazione con la quale verranno individuati gli eletti.
Ma, ha affermato l’ordinanza, l’impugnazione della delibera conclusiva del procedimento elettorale, ai sensi degli artt. 23 e 2378 c.c., prevede uno specifico rimedio cautelare; pertanto, la domanda ex art. 700 c.p.c. è inammissibile perché priva del requisito della strumentalità rispetto all’azione di merito futura che ha una propria tipicità, anche cautelare.

Il carattere residuale e sussidiario. L’impugnazione delle deliberazioni degli organi delle persone giuridiche è infatti disciplinata, rispettivamente, per gli enti non commerciali, dall’art. 23 c.c., e, per le società commerciali, dall’art. 2378 c.c..
La facoltà di impugnazione ivi disciplinata trova analogo riscontro in forme anche più semplificate di organizzazione collettiva, quali la comunione (art. 1109 c.c.) ed il condominio (art. 1137 c.c.).
Il disposto dell’art. 23 c.c., relativo alle associazioni riconosciute, viene inoltre esteso analogicamente anche alle associazioni non riconosciute (cfr. Cass. civ., sez. I, 10/4/2014, n. 8456 e Cass. civ., sez. I, 4/2/1993, n.1408).
Per le fondazioni, qual è l’Ente previdenziale del caso in oggetto, sussiste invece lo specifico potere di annullamento delle deliberazioni assegnato alla Pubblica autorità dall’art. 25 c.c..
In giurisprudenza non sono mancate pronunce che hanno desunto da tale specifica potestà pubblicistica il difetto di giurisdizione del giudice ordinario riguardo all’impugnazione delle deliberazioni degli organi delle fondazioni (cfr. Tribunale Voghera 6/6/2001, in Giust. civ. 2002, I, 2001, con nota di Finocchiaro); si tratterebbe di difetto assoluto di giurisdizione, con eventuale applicazione degli artt. 41, comma 2, e 368 c.p.c., per l’impossibilità del giudice di ingerirsi nel potere riservato dalla Legge alla Pubblica Amministrazione.
Recenti pronunce nella materia in esame, seppur sotto il profilo della prescrizione, quinquennale, della relativa azione, hanno invece considerato applicabile alle fondazioni il disposto dell’art. 23 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 17/8/2018, n. 20764 e Cass. civ., sez. lav., 18/6/2014 n. 13855).
L’ordinanza in commento ha applicato analogicamente alle fondazioni la norma relativa all’impugnazione delle deliberazioni delle associazioni, rilevando, conseguentemente, l’inammissibilità del provvedimento atipico ex art. 700 c.p.c. richiesto dai ricorrenti per mancanza del carattere di residualità.
Infatti, l’art. 23, comma 3, c.c. stabilisce che «il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, la esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori».
L’azione di annullamento della delibera di proclamazione degli eletti prevede, quindi, una tipica misura sospensiva.
Lo stesso motivo di inammissibilità, ha commentato in ultimo il Tribunale, sussisterebbe anche nel caso in cui si assumesse che l’esclusione fosse il frutto di una (distinta) decisione di uno specifico organo dell’Ente previdenziale e che i ricorrenti agissero al solo scopo di inibire gli effetti di quest’ultima.
Anche a voler seguire detto ragionamento, la domanda cautelare sarebbe inammissibile perché non proposta nel corso del giudizio di merito volto all’impugnazione della decisione di esclusione.
Il rimedio ex art. 700 c.p.c. è uno strumento creato ad hoc per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale prevista dall’art. 24 Cost. e non può essere invocato quando altro strumento tipico, qual è qui quello ex art. 23 c.c., consenta di ottenere il medesimo risultato.

Il periculum in mora. In conclusione, l’ordinanza in commento ha rilevato come il ricorso proposto difettasse, oltretutto, del requisito del periculum in mora.
Il pregiudizio nel ritardo, che costituisce condizione per la concessione del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., è caratterizzato da una specifica gravità: deve trattarsi di un pregiudizio imminente o che rischierebbe comunque di avverarsi durante il tempo occorrente per la tutela ordinaria del diritto, compromettendo irreparabilmente il diritto di cui si invoca la tutela.
La nozione di irreparabilità postula tre condizioni: i) l'irreversibilità degli effetti nei confronti del diritto tutelato; ii) l'impossibilità (o grave difficoltà) di conseguire la totale restitutio in integrum del diritto cautelando; iii) la mancata realizzazione della funzione che il diritto è chiamato a svolgere.
Sotto il profilo probatorio, spetta certamente al ricorrente allegare le ragioni che facciano temere il verificarsi del pregiudizio irreparabile.
Nel caso in esame, ha osservato il Tribunale, nessun rischio di un pregiudizio irreparabile avrebbe potuto, comunque, legittimare il provvedimento cautelare richiesto: i ricorrenti avrebbero sempre avuto la possibilità, infatti, di tutelare i propri diritti impugnando la deliberazione di proclamazione degli eletti.