Professione forense

La gestione telematica del procedimento di ammissione al gratuito patrocinio

Redazione
telematico

Gestione telematica. La Giustizia Amministrativa ha pubblicato un protocollo denominato «Gestione telematica dei procedimenti della Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, costituita presso il Consiglio di Stato, durante l’emergenza sanitaria Covid-19 – Prime indicazioni operative per le Commissioni per l’ammissione al gratuito patrocinio costituite presso i Tribunali amministrativi regionali».
Nel documento vengono specificate le modalità di inoltro della richiesta telematica di ammissione al gratuito patrocinio e le modalità con cui l’addetta Commissione deve valutare l’istanza, redendosi la modalità digitale necessaria al fine della gestione dell’emergenza del Covid-19 ed essendo consentita ex artt. 12 e 15 CAD.

Invio dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: Consiglio di Stato. Il protocollo, tra le altre cose, precisa che l'istanza deve essere proposta utilizzando il modello reso disponibile sul sito web della Giustizia Amministrativa, come specificatamente predisposto per il Consiglio di Stato, e deve essere trasmessa in modalità telematica, alternativamente:
A) come istanza ante causam, utilizzando l’apposito “Modulo di deposito Istanza”, selezionando “Istanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato”;
B) come istanza, sottoscritta con firma digitale della parte o del difensore, e inviata tramite pec all’indirizzo dedicato della Segreteria della Commissione;
C) come istanza, redatta in forma di copia informatica di documento analogico ai sensi dell’art. 23 del CAD, sottoscritta con firma autografa della parte, alla quale è allegata copia del proprio documento di identità, inviata tramite pec all’indirizzo dedicato della Segreteria della Commissione.
Nei casi, invece, in cui vi sia la presentazione di istanze inerenti all’ammissione al patrocinio in pendenza di un ricorso già incardinato, le relative istanze andranno effettuate utilizzando il “Modulo di deposito Atto/documento” (ad esempio, in caso di istanza di revisione della mancata ammissione direttamente alla Commissione nominata ai sensi dell’art. 14 disp. att. c.p.a.).
In tal caso, come nel caso sub lett. A), l’Ufficio ricevimento ricorsi inoltra l’istanza alla Segreteria della Commissione, nonché alla Segreteria della Sezione.

…T.A.R: Relativamente al procedimento presso i T.A.R., viene chiarito che l'istanza dovrebbe essere proposta, preferibilmente, utilizzando l’apposito modello reso disponibile sul sito web della Giustizia Amministrativa e specificatamente predisposto per ciascuna sede di ufficio giudiziario. Rimarrebbe poi consentita anche l’autonoma predisposizione dell’istanza, purché il suo contenuto e la documentazione allegata siano rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti dalla legge. Infine, in considerazione dell’emergenza del Covid-19, la Giustizia Amministrativa suggerisce di interrompere eventuali prassi di consegna brevi manu dell’istanza e auspicare che la stessa sia esclusivamente trasmessa con modalità telematiche.

 

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