Giurisprudenza

Inammissibile il reclamo al collegio dell’ordinanza di rigetto del ricorso promosso per l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva

Redazione

Il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. dell’ordinanza di rigetto del ricorso promosso per l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite deve essere dichiarato inammissibile, poiché lo stesso è accordato unicamente quale rimedio nei confronti dei provvedimenti cautelari, mentre il procedimento disciplinato dall’art. 696 bis c.p.c., in quanto diretto a favorire la conciliazione della controversia e a consentire alle parti di precostituire una prova al di fuori del processo di merito prescindendo dal presupposto del periculum, è privo di detta natura cautelare.

Commento a Trib. Mantova, 26 novembre 2020, di Luca Conte, Avvocato del Foro di Milano

Il caso. D.C., agente della società M. S.r.l., con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. adiva la Sezione Lavoro del Tribunale di Mantova per ottenere la nomina di un consulente tecnico al fine di quantificare le indennità di fine rapporto allo stesso asseritamente spettanti, le provvigioni arretrate, indirette, nonché arretrate e maturande per affari conclusi e non ancora perfezionati ex art. 1748 c.c. oltre ai danni per affari non conclusi per fatto imputabile alla preponente o per esecuzione in mala fede del rapporto contrattuale di agenzia.
Il Giudice del Lavoro, ritenuto che nel caso di specie vi fossero profili controversi attinenti questioni giuridiche o accertamenti di fatto non demandabili ad un consulente tecnico, ma che, invece, avrebbero dovuto essere vagliati nell’ambito di un processo di merito a cognizione piena, rigettava il ricorso di D.C. condannandolo alla rifusione delle spese di lite.
Il ricorrente proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza di rigetto sostenendo che (a) il reclamo fosse ammissibile avendo il procedimento di consulenza tecnica preventiva natura cautelare; (b) l’erroneità dell’ordinanza reclamata, giacché l’accertamento richiesto con il ricorso ben poteva essere affidato ad un consulente tecnico; (c) le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate tra le parti.
Il Tribunale di Mantova con l’ordinanza in commento dichiarava inammissibile il reclamo proposto da D.C. confermando la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio e compensando per la metà quelle relative al reclamo.

La questione. La questione esaminata dal Tribunale di Mantova può essere sintetizzata come segue: è ammissibile il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso proposto per vedere espletata una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite?

Le soluzioni giuridiche. Il Tribunale fornisce risposta negativa al quesito poc’anzi riportato sulla base di un ragionamento deduttivo che, come meglio si dirà, forse, non tiene esattamente conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale (richiamata dal giudicante a sostegno delle proprie conclusioni) e di considerazioni, più di ordine generale, in tema di impugnazioni.
Quanto al primo profilo, il Collegio esclude la reclamabilità dell’ordinanza di rigetto muovendo dall’assunto che, in tema di istruzione preventiva (sezione del codice di rito in cui è inserito anche l’istituto di cui all’art. 696 bis c.p.c.) il reclamo nei confronti del provvedimento di diniego è ammissibile solo qualora detto provvedimento acceda ad un procedimento di natura cautelare.
I Giudici mantovani, in proposito, prendono le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale del 16 maggio 2008 n. 144 con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 695 c.p.c. nella parte in cui non prevede la reclamabilità della (sola) pronuncia di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei (soli) mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c. Poiché, dunque, a detta del giudicante, la Corte Costituzionale avrebbe previsto la suddetta reclamabilità solo nei confronti dei procedimenti di c.d. istruzione preventiva aventi “esplicito riconoscimento cautelare”, allora, secondo il Collegio, tale rimedio non sarebbe esperibile nei riguardi di un’ordinanza di rigetto emessa nell’ambito di un procedimento ex art. 696 bis, giacché la consulenza tecnica preventiva, potendo essere richiesta a prescindere dal requisito del periculum (Cass. civ. 28 febbraio 2020 n. 5463; Trib. Reggio Emilia, sez. II, 20 febbraio 2020; Trib. Padova 21 settembre 2018), difetterebbe della natura cautelare, sicché il principio espresso dal Giudice delle leggi non potrebbe essere esteso all’istituto in esame (contra Trib. Napoli 28 ottobre 2008, in Giur. it., 2009, 1478).
In aggiunta a quanto sopra, a sostegno delle proprie conclusioni, il Collegio rileva come (i) il dettato normativo non disciplini uno specifico rimedio in caso di rigetto del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. perciò non si potrebbe pretendere necessariamente l’applicabilità di un gravame ove non previsto dalla legge; (ii) il principio del doppio grado di giurisdizione, seppur esistente nel nostro sistema giuridico, non ha rilevanza costituzionale (Cass. civ., S.U., 15 ottobre 2003, n. 15399 in Giustizia Civile Massimario 2003, 10; Corte Cost., 29 dicembre 2000, n. 585 in Giur. cost. 2000, 6), sicché, in buona sostanza, l’assenza o l’impossibilità di esercitare un mezzo di impugnazione in relazione ad ogni provvedimento giurisdizionale non pregiudica, quantomeno in via definitiva, il diritto di difesa.

Osservazioni. Il decisum del Tribunale di Mantova, apparentemente piano nelle motivazioni addotte, che, sinteticamente, con un ragionamento deduttivo che ha come premessa maggiore il fatto che la Corte Costituzionale abbia accordato lo strumento del reclamo in caso di provvedimento reiettivo dell’istanza di cui all’art. 696 c.p.c. sul presupposto di un asserito “esplicito riconoscimento della [sua N.d.R.] natura cautelare” e come premessa minore il difetto di tale natura in capo alla consulenza tecnica preventiva arriva ad escluderne la reclamabilità presenta, ad una disamina più attenta della parte motiva e dei precedenti giurisprudenziali ivi menzionati, qualche margine di incertezza per quanto chiaro nelle conclusioni a cui giunge.
Invero, dal punto di vista sistematico, ritenere che la caratteristica di tutti i provvedimenti cautelari sia la presenza, oltre al fumus boni iuris, anche del periculum in mora (LUISO, Diritto processuale civile, IV, 2011, 238), sicché la consulenza tecnica preventiva – affrancata com’è dal requisito del periculum – non ha natura e funzione cautelare (ROMANO, Commentario del codice di procedura civile, II, 2014, 447; Trib. Novara 2 ottobre 2020; Trib. Palermo 14 agosto 2019; Trib. Milano, sez. X, 30 giugno 2011; Trib. Palmi 25 gennaio 2011; contra Trib. Pisa, 3 agosto 2011 in Foro it. 2012, 1, I, 270) appare essere un approdo piuttosto consolidato. Ciò che non persuade del tutto è la premessa maggiore del sillogismo mantovano, ossia che la sentenza 144/2008 della Corte Costituzionale avrebbe previsto l’applicabilità del reclamo (censurando l’art. 695 c.p.c.) agli istituti dell’assunzione dei testimoni c.d. a futura memoria e all’accertamento tecnico preventivo per la semplice ragione che questi ultimi rientrerebbero nel novero dei procedimenti cautelari.
Difatti, ad una lettura più attenta il Giudice delle leggi non ha posto alla base della propria decisione la natura cautelare (quale genus) o meno del provvedimento di rigetto affinché lo stesso potesse dirsi meritevole di essere reclamato quanto, piuttosto, il fatto che non avendo il legislatore previsto un mezzo di impugnazione in relazione alle ordinanze di diniego delle istanze ex artt. 692, 696 c.p.c. ciò avrebbe potuto provocare “pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende far valere”. Non dunque la semplice qualifica di “cautelare” legittimerebbe ex se l’utilizzo del reclamo quanto, piuttosto, la presenza o meno di elementi di urgenza. Pertanto, il discrimine per valutare se l’ordinanza di rigetto sia (oppure no) reclamabile non dovrebbe essere rappresentato dalla mera considerazione che sia stato proposto un ricorso ex art. 696 o 696 bis c.p.c. poiché l’unico requisito indicato dalla Corte Costituzionale si sostanzia nel collegamento con il periculum di talché, quindi, il diniego di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite connotata da urgenza (elemento che, comunque, potrebbe legittimarne la richiesta visto che la norma stabilisce che siffatta consulenza possa essere richiesta “anche” al di fuori – e non solo in difetto – del presupposto del periculum indicato dall’art. 696 c.p.c.) potrebbe essere reclamato (in tal senso, negandone comunque la natura cautelare del provvedimento, TEDOLDI, La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. in Riv. dir. proc., 2010, IV, 808) per estensione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la richiamata sentenza.
Il Tribunale di Mantova pare, quindi, trascurare una più “sottile” portata della nota pronuncia di carattere costituzionale impiegata quale pilastro della propria ordinanza seppur tali riflessioni fossero già state accennate sia in uno dei precedenti richiamati espressamente dal Collegio (Trib. Padova 21 settembre 2018, più di recente Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. III, 15.6.2020) ed ancor di più da una pronuncia della Corte di Cassazione invocata dal reclamante (Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2019 n. 23976 in Foro it. 2002, I,2432) che il decisum in questione sembra ignorare nel proprio ragionamento pur, però, dandone atto al fine della liquidazione delle spese di lite ove si parla di un “recente contrasto nella giurisprudenza di legittimità”.
Da ultimo, non persuade del tutto la considerazione secondo la quale, stante il silenzio serbato dal legislatore circa uno specifico mezzo di impugnazione, i provvedimenti di rigetto di un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. sarebbero automaticamente non reclamabili. In proposito, basti qui ricordare il contrato sorto in seno alla giurisprudenza di merito relativo all’applicabilità, in via diretta o analogica, del reclamo di cui all’art. 669 terdecies c.p.c. (letteralmente previsto per il caso di provvedimento di sospensione del processo esecutivo pronunciato dal giudice dell’esecuzione una volta proposta opposizione all’esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c.) anche alla contigua ipotesi del provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva pronunciato dal giudice ai sensi del I comma dell’art. 615 c.p.c. (c.d. opposizione a precetto) risolto dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., 23 luglio 2019 , n. 19889 in Giustizia Civile Massimario 2019) nel senso dell’ammissibilità del reclamo in difetto di norma derogatoria esplicita che ne impedisca la impugnabilità.

Guida all’approfondimento
CONSOLO, Codice di procedura civile, 2013, III, 722 SS;
COSSIGNANI, La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in Carratta A. (dir. da), I procedimenti cautelari, 2012, 724 ss;
GHIRGA, Le nuove norme sul procedimento cautelare, in Riv. dir. proc., 2005, III, 781 SS;
MAGI-CARLETTI, I provvedimenti di istruzione preventiva, in Tarzia G., Saletti A (a cura di), Il processo cautelare, 2015, 178 ss.;
MANDRIOLI- CARRATTA, Diritto processuale civile, IV, 2014, 347 ss.;
SALETTI., Il nuovo regime delle misure cautelari e possessorie, a cura di Tarzia, 2006, p. 51.