Legislazione

Il Servizio Studi del Senato sulla legittima difesa

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Il disegno di legge recante «Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima» apporta modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervenendo su alcuni delitti contro il patrimonio, quali il furto in abitazione e la rapina, e sul delitto di violazione di domicilio.

La difesa sarà sempre legittima. Il testo si compone di nove articoli, di cui i primi due intervengono rispettivamente in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo. Il primo, nel modificare il comma 2 dell’art. 52 c.p., precisa che in tutti i casi di legittima difesa occorre sempre considerare la sussistenza del rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa e, nell’aggiungere un ulteriore comma al medesimo articolo, prevede che chi, all’interno del domicilio, respinge l’intrusione con violenza, minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica sarà sempre ritenuto in stato di legittima difesa.
Il secondo, che interviene sull’art. 55 c.p., esclude la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per salvaguardare la propria o l’altrui incolumità.

Disciplina civilistica. Ulteriori modifiche riguardano la disciplina civilistica della legittima difesa e dell’eccesso colposo, con l’aggiunta di ulteriori 2 commi all’art. 2044 c.c. che escludono la responsabilità di chi ha compiuto il fatto e riconoscono al danneggiato il diritto ad un’indennità.

Gratuito patrocinio. Il disegno di legge introduce, poi, l’art. 115-bis all’interno del Testo Unico delle spese di giustizia, prevedendo l’estensione delle norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti è stata disposta l’archiviazione, il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in stato di legittima difesa o eccesso colposo.

Inasprimento del quadro sanzionatorio. Vengono poi inasprite le sanzioni in riferimento al reato di violazione di domicilio, elevando da 6 mesi a 1 anno nel minimo e da 3 a 4 anni nel massimo la pena detentiva e modificata la cornice sanzionatoria del reato di cui all’art. 624-bis c.p. e delle condotte aggravate contemplate al comma 3 dello stesso articolo. Infine, l’articolo 6 del disegno di legge, interviene sul reato di rapina ex art. 628 c.p., modificandone la cornice sanzionatoria. In particolare, la pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo e resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Analogo inasprimento è poi previsto anche per le ipotesi aggravate e pluriaggravate.

La nota del Senato si conclude con un riepilogo del quadro normativo in materia, mettendo in risalto, innanzitutto, la disciplina dell’istituto della legittima difesa nel diritto penale, sia dal punto di vista della normativa che della giurisprudenza e, successivamente, nell'ambito civilistico.

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