Legislazione

Il Senato sull’inapplicabilità del rito abbreviato ai delitti puniti con l’ergastolo

Redazione
giustizia

Cosa prevede il disegno di legge. Secondo il disegno di legge n. 925, già licenziato della Camera dei deputati e approvato senza modifiche dalla Commissione di giustizia, i delitti puniti con la pena dell’ergastolo non ricadrebbero più nell’ambito del giudizio abbreviato. La nota breve del Senato n. 67 illustra i contenuti della proposta in considerazione ripercorrendo gli articoli di cui è composta.

L’inammissibilità del rito abbreviato e la riduzione di pena. L’art. 1 del d.d.l., in modifica dell’art. 438 c.p.p., dispone che non è più applicabile il rito abbreviato per i delitti ai quali la legge ricollega la pena dell’ergastolo come quello di devastazione, di saccheggio e strage, omicidio aggravato ecc.. Ove all’imputato sia contestato un delitto punito con l’ergastolo, conclude l’art. 1, «occorre svolgere tutto il dibattimento prima che il giudice possa, in sede di condanna, accertare l’eventuale commissione di un diverso reato, non punito con l’ergastolo, e riconoscere lo sconto della pena». In altre parole, in caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato dichiarata in sede preliminare, il giudice, all’esito del dibattimento, potrà dunque applicare la riduzione di pena connessa alla negazione del rito speciale laddove il fatto, venendo poi diversamente contestato, non sia punito con l’ergastolo. Inoltre, il d.d.l. ricorda che, nel caso in cui il PM, nel corso del dibattimento, modifichi l’imputazione, la Corte Costituzionale ha previsto la possibilità per l’imputato di chiedere il rito abbreviato in riferimento al diverso fatto.

Nuove contestazioni del PM. L’art. 2 del d.d.l. modifica l’art. 441-bis c.p.p. che disciplina l’ipotesi di nuove contestazioni del pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato. La proposta di legge prevede che se le nuove contestazioni riguardano un delitto punito con l’ergastolo, il giudice, di conseguenza, dovrà revocare l’ordinanza con cui è stato disposto il rito abbreviato, facendo così proseguire il procedimento penale attraverso le forme ordinarie.

La trasformazione della pena. La riforma, attraverso l’art. 3 che è volto a modificare l’attuale art. 442, comma 2, c.p.p., elimina le attuali previsioni sulla trasformazione della pena dell’ergastolo per 30 anni di reclusione e per l’ipotesi di isolamento diurno, stante l’esclusione del rito speciale per i reati puniti con tali pene.

La riqualificazione del fatto da parte del GUP e la possibilità di chiedere il rito speciale. Nel caso in cui si proceda per un delitto punito con l’ergastolo e il giudice, all’esito dell’udienza preliminare, statuisca una diversa definizione giuridica del fatto rispetto al capo d’imputazione, e tale mutazione renda così ammissibile il giudizio abbreviato, secondo il nuovo comma 2-bis dell’art. 4 del d.d.l., lo stesso giudice, attraverso il decreto di rinvio a giudizio, deve avvisare l’imputato della possibilità di chiedere il rito abbreviato entro 15 giorni che, in tal caso, si svolgerà in camera di consiglio dinnanzi al medesimo GUP.