Professione forense

Il praticante può sostituire il dominus? Il parere del CNF

Redazione
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Il quesito. Il COA Napoli ha domandato al Consiglio Nazionale Forense se il praticante abilitato (R.D.L. n. 1578/1933) possa svolgere attività in sostituzione del proprio dominus senza i limiti del patrocinio in proprio (ex art. 41, co. 2, l. n. 247/2012).

 

Il parere. Il CNF chiarisce che il patrocinio previsto dal R.D.L. n. 1578/1933 all’art. 8 aveva inizio dopo un anno dall’iscrizione al Registro dei praticanti e consentiva l’esercizio professionale autonomo limitatamente ai procedimenti già di competenza pretorile, per un massimo di sei anni.
La nuova legge professionale forense ( art. 41 della l. n. 247/2012), invece, ha limitato l’attività professionale del praticante alla sola sostituzione del dominus “e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo” innanzi al GdP ed al Tribunale in ambito civile.
In ambito penale, invece, la legittimazione è limitata ai procedimenti innanzi al GdP, a quelli relativi a reati contravvenzionali e a quelli già di competenza pretorile.
L’abilitazione ha durata quinquennale e il termine decorre dalla delibera di iscrizione al Registro dei praticanti.
Infine, il Consiglio ha specificato che nulla vieta che il praticante possa autonomamente esercitare il compito del sostituto processuale previo rilascio delega scritta (art. 14, co. 2, n. l. 247/2012).