Professione forense

Esercizio effettivo della professione e verifica periodica: i chiarimenti del CNF

Redazione
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Il CNF, con il parere n. 73/2018, ha fornito chiarimenti sull’interpretazione del D.M. n. 47/2016, in tema di verifica periodica del requisito dell’esercizio effettivo e continuativo della professione, per il mantenimento dell’iscrizione nell’Albo.

I quesiti. L’Unione regionale dei Consigli degli Ordini dell’Emilia-Romagna ha chiesto chiarimenti al CNF circa l’interpretazione de D.M. n. 47/2016, sul tema della verifica periodica del requisito dell’esercizio effettivo e continuativo della professione, ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Albo.
Nel dettaglio, è stato domandato al Consiglio:
a) se l’iscritto, qualora sia sottoposto a procedimento disciplinare, debba essere cancellato dall’Albo in caso di esito negativo della verifica;
b) se sia prevalente l'obbligo di cancellazione dall’Albo o l'obbligo di trasmettere gli atti al CDD per le valutazioni di carattere disciplinare, nel caso in cui il professionista venga meno all’obbligo formativo;
c) il rapporto tra obbligo di cancellazione e il Regolamento del CNF in tema di formazione continua. Posto che tra i criteri di verifica dei requisiti per l’esercizio effettivo della professione vi è l’adempimento formativo nel triennio, viene domandato al Consiglio se può essere superato lo sfasamento temporale tra i trienni rilevanti ai fini delle verifiche, poiché l’esercizio effettivo della professione viene verificato allo scadere del triennio dall’entrata in vigore del D.M. n. 47/2016 e la verifica dell’adempimento all’obbligo formativo è effettuata nel triennio solare.

Il parere del Consiglio. Relativamente al quesito a) il CNF chiarisce che il divieto di cancellazione in costanza di un procedimento disciplinare prevale sull’obbligo di cancellazione (ex D.M. n. 47/2016) previsto in caso di esito negativo della verifica dell’esercizio effettivo della professione. Dunque, il COA non può cancellare dall’Albo colui che è sottoposto a procedimento disciplinare.
Riguardo al secondo quesito (b), viene precisato che prevale l’obbligo id cancellazione dall’albo rispetto all’esigenza di trasmissione degli atti al CDD.
In merito al quesito c) il Consiglio Nazionale Forense risponde che la valutazione dell’esercizio effettivo della professione viene effettuata riguardo al triennio solare e non alla scadenza del terzo anno dall’entrata in vigore del D.M. n. 47/2016.