Professione forense

Emergenza sanitaria: le misure di contrasto tra diagnosi e prognosi

Redazione
salute

di Paolo Grillo - Avvocato penalista

Avevamo osservato l'evolversi dell'epidemia stando più o meno alla finestra, con soli tre casi – tutti d'importazione e già risoltisi felicemente o in via di risoluzione – registrati sul suolo nazionale. Poi il boom dei contagi dapprima in Lombardia, poi in Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. E siamo solo all'inizio. Mentre le cifre delle persone colpite dal virus si rincorrono, già si registrano i primi decessi correlati al Covid-19 – questo il nome ufficiale assegnato all'agente patogeno – e s'è dovuto così pensare in fretta e furia a delle contromisure per contrastare il dilagare dell'infezione.
Le reazioni della popolazione – c'era da aspettarselo – non sono sempre ispirate alla logica: c'è chi guarda storto ogni cinese che incontra, chi invece fa incetta di mascherine e generi di prima necessità. Insomma, il ‘si salvi chi può’ – tipico del popolo italico, come la storia purtroppo ci insegna – tende a prevalere sulla razionale ricerca di soluzioni logiche ed efficienti.

In questo contesto fibrillante, tra i battibecchi dei virologi che oscillano da “io l'avevo detto!” a “è poco più che un'influenza”, il Governo è dovuto correre ai ripari e lo ha fatto con il decreto-legge n. 6 che porta la data di domenica 23 febbraio (espressiva ancor di più della necessità di dettare una qualche forma di regolamentazione immediata dell'emergenza). In cinque articoli si è racchiusa la summa di ciò che dovrebbe servire a contrastare il diffondersi dei contagi: lo scopo principale, lo si intuisce leggendo il contenuto delle norme buttate giù in fretta e furia, è proprio questo. Arginare e contenere il virus entro aree ben delimitate.
Il tenore delle norme è estremamente generico, forse troppo verrebbe da dire, se sol si consideri che – a mente dell'art. 1 del decreto – le autorità competenti (a proposito, quali?) sono tenute ad adottare «ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica» in tutte quelle aree ove risultasse positiva al contagio una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione, o che non presenta collegamenti con soggetti provenienti dalle zone-focolaio già note. Le misure da adottare non vengono indicate in maniera tassativa, ma soltanto esemplificate: divieto di allontanamento o di accesso alle aree interessate dal contagio, sospensione di manifestazioni pubbliche, servizi educativi, riunioni, concorsi pubblici, viaggi di istruzione, chiusura di esercizi commerciali, luoghi di interesse culturale.
E ancora: limitazione ai trasporti con qualunque mezzo, sospensione del lavoro nelle imprese tranne che eroghino servizi pubblici essenziali o consentano il ricorso al lavoro domiciliare, obbligo di fare accesso agli esercizi commerciali o nei locali di erogazione di servizi essenziali soltanto alle persone dotate di «dispositivi di protezione individuale» e via discorrendo. Il carattere esemplificativo delle possibili misure da adottare è tale per legge: il secondo articolo del decreto, infatti, rimette alle «autorità competenti» il compito di adottare «ulteriori misure» per il contenimento dell'epidemia anche nei casi esclusi dal primo comma della norma (cioè quello relativo ai soggetti dei quali non si conosca l'origine del contagio).
Già immaginiamo una selva di fonti secondarie di ogni ordine e grado che si sbizzarriranno a ideare le misure più diverse e imprevedibili: ed è notizia di oggi che a un avvocato milanese sarebbe stato impedito l'accesso al tribunale di Potenza, in forza di un'ordinanza del presidente della Regione Basilicata che impone la quarantena obbligatoria per chi sia stato nelle regioni nelle quali si sono registrati i contagi durante gli ultimi 14 giorni.

L'apparato normativo d'emergenza – in sé necessario, e forse persino tardivo – non poteva mancare di un comparto sanzionatorio che, a prima vista, appare piuttosto deboluccio.
All'articolo 3 del decreto legge si prevede, previa la nota clausola di riserva «salvo che il fatto non costituisca più grave reato», che il mancato rispetto delle misure di contenimento viene sanzionato con l'art. 650 c.p.: la norma penale “in bianco” per eccellenza giacchè rimanda, come è noto, alla violazione di norme extrapenali di rango non legislativo. Senza volere invocare misure draconiane, su questo aspetto avrebbe avuto maggiore efficacia deterrente una disposizione sanzionatoria più robusta: l'art. 650 c.p. è, infatti, una delle contravvenzioni più blandamente punite di tutto il codice penale - è prevista la pena alternativa dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a 206 euro – e si può estinguere chiedendone l'oblazione.
Insomma, a conti fatti le prime reazioni all'emergenza-virus risultano un po' confusionarie e dimostrano che non ci si aspettava un diffondersi così cospicuo dei contagi: speriamo che nella corsa ai rimedi il sistema dei controlli non sia messo a dura prova dalla psicosi collettiva, contro la quale è risaputo che nulla può funzionare adeguatamente.