Previdenza forense

Contributi minimi 2018: Cassa Forense spiega le modalità di riscossione

Redazione

Cassa Forense ha pubblicato un'informativa che descrive le modalità di riscossione dei contribuiti minimi 2018 e le domande di esonero presentate ex art. 10 del regolamento di attuazione dell’art. 21 l. n. 242/2012.
Nella informativa viene ricordato che i contributi minimi previdenziali, dovuto dagli iscritti alla cassa previdenza, sono riscossi tramite MAV bancario e/o postale e, in via straordinaria, per il solo anno 2018, con modalità specifiche suddivide in base al tipo di contributo.

Contributo minimo soggettivo. Dall’informativa emerge che «la contribuzione minima soggettiva obbligatoria, per il corrente anno 2018, stabilita sulla base dell’effettivo status previdenziale di ogni iscritto automaticamente determinata dalla Cassa, sarà riscossa nelle quattro rate 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno (2 luglio) e 30 settembre 2018 (1 ottobre), quest’ultima rata non sarà immediatamente generabile in attesa della determinazione successiva del contributo di maternità 2018».
Inoltre viene di seguito riportata la costituzione del contributo minimo soggettivo obbligatorio dell’anno 2018, determinata ai sensi degli artt. 7, 8 e 12 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 l. n. 247/2012:

- contributo minimo soggettivo intero (art. 7, comma 1) € 2.815,00;

- con riduzione del 50%  € 1.407,50;

- con riduzione dell’ulteriore 50%  € 703,75.

Le riduzioni riguardano i casi previsti dall’art. 7, comma 2, e art. 8 del citato regolamento, «limitatamente ai primi sei/otto anni di iscrizione alla Cassa».

Contributo minimo integrativo. Per quanto concerne la contribuzione minima integrativa, Cassa Forense dispone che «tale contributo, se e nella misura in cui è dovuto, non è stato ricompreso nelle quattro rate, in attesa dell’approvazione, da parte dei Ministeri vigilanti, della delibera adottata dal Comitato dei Delegati il 29 settembre 2017 concernente la temporanea abrogazione, per gli anni dal 2018 al 2022, del contributo minimo integrativo di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, legge n. 247/2012». Il citato contributo sarà richiesto mediante MAV solo nell’ipotesi di mancata approvazione ministeriale della citata delibera, con scadenza unica al 31 ottobre 2018.

Contributo di maternità. Nelle informativa si prevede che il contributo di maternità verrà determinato, previa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti e richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata dei contributi minimi 2018. Inoltre, evidenzia Cassa Forense, «per i pensionati di vecchiaia il pagamento del contributo di maternità potrà avvenire in unica soluzione, alla scadenza del 30 settembre 2018», attraverso delle specifiche modalità.

Domanda di esonero ex art 10. Con l’informativa, infine, Cassa Forense informa che a partire da lunedì 5 febbrai 2018 sarà disponibile sul sito web della Cassa la funzionalità per presentare l’istanza di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2018, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di attuazione dell’art. 21 l. n. 242/2012 . In particolare è precisato che «l’esonero può essere chiesto, per una sola volta nell'arco dell'intera vita professionale ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma dell'art. 21, legge 247/2012». Le domande di esonero potranno essere presentate, dagli iscritti alla Cassa, con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, «entro e non oltre il 30 settembre 2018, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione “Accesso Riservato- Servizi On-line-Istanze Online”».

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