Legislazione

Assegno di divorzio: ecco cosa prevede la proposta di legge

Redazione
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Il Servizio Studi della Camera dei deputati ha diffuso un dossier nel quale sono analizzate le novità previste proposta di legge che, modificando l’art. 5 della l. n. 898/1970, interviene sulla disciplina sull’assegno divorzile. La proposta è oggi all'esame della Camera.

Le principali novità. L’art. 1 del provvedimento modifica il 6° comma dell’articolo sopracitato, non collegando più il diritto di uno dei coniugi a percepire l’assegno in presenza di mancanza di mezzi adeguati o di impossibilità di procurarseli. Non venendo  più esplicitata la finalità assistenziale e compensativa dell’istituto, dunque, la discrezionalità del giudice nell’attribuzione dell’assegno non deve più ancorarsi sul presupposto della debolezza economica di uno dei due coniugi.
Nel novellato comma 7, la proposta di legge prevede che, nello statuire sull’assegno divorzile, il giudice deve valutare le “condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio”, l’età e la salute del coniuge richiedente l’assegno.
Il richiamo alle ragioni che hanno motivato il cessare del matrimonio è stato soppresso e la valutazione economica terrà conto sia del reddito che del patrimonio dei coniugi.
Inoltre si valuteranno l’impegno alla cura dei figli minori o disabili o non economicamente autonomi e l’eventuale ridotta capacità di reddito.

Perdita del diritto all’assegno. La proposta di legge che l’assegno non è dovuto in caso di nuove nozze, di unione civile o stabile convivenza di colui che lo richiede. La norma precisa poi che il diritto all’assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o scioglimento del nuovo vincolo e della nuova convivenza.
L'art. 2 della proposta di legge contiene la norma transitoria in base alla quale le nuove norme sull'attribuzione dell'assegno di divorzio si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso.