Professione forense

Accesso alla professione di avvocato: in Gazzetta le modifiche al decreto sui corsi di formazione

Redazione

Il decreto del Ministero della Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17 e le modifiche. Il Ministero della Giustizia con il decreto n. 17/2018 regola la disciplina sulle modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione ex art. 43 d.l. n. 247/2012.
In particolare, il decreto prevede che l’organizzazione dei corsi possa essere affidata ai Consigli dell’Ordine, alle associazioni forensi idonee e ad altri soggetti previsti dalla legge (come le scuole di specializzazione per le professioni legali). Tali corsi hanno l’obiettivo di sostenere ed integrare la preparazione del tirocinante per lo svolgimento dell’attività professionale e, per garantire omogeneità di preparazione e di giudizio su tutto il territorio nazionale, dovranno essere strutturati sulla base delle «linee guida» fornite dal Consiglio Nazionale Forense.
Per quanto riguarda l’applicabilità e la decorrenza degli effetti del summenzionato decreto, il Ministero della Giustizia con il successivo regolamento, ossia con il decreto del 5 novembre 2018, n. 133, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, ha modificato l’art. 10, comma 1, d.m. 17/2018, sostituendolo come segue: «Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo biennio dalla sua entrata in vigore».