Giurisprudenza

Validità dell’INI-PEC: la Corte corregge l’errore materiale

Redazione
pec

La Cassazione, rilevando l’esistenza di un errore nell’ordinanza n. 24160/2019, ha proceduto con la cass. n. 29749/2019, a correggere materialmente la pronuncia, sostituendone il testo nella parte in cui negava l’attendibilità dell’INI-PEC.

Nel dettaglio, la Corte rileva che l’errore materiale interessa la parte in cui l’ordinanza sopracitata, pur assumendo una condivisibile “inidoneità soggettiva” del registro INI-PEC da giustificarsi con esclusivo riferimento alla qualità del soggetto destinatario della notifica (un magistrato del Tribunale di Firenze), ha poi riferito l’inidoneità al registro INIPEC nella sua oggettività, indicandolo espressamente come “dichiarato non attendibile” dalla Cass. n. 3709.

Inidoneità soggettiva. Pertanto, i Giudici osservano che risulta manifesto che, nell’ordinanza corrigenda, la Corte avrebbe voluto solo evidenziare che le due notifiche del ricorso indirizzate al magistrato destinatario (sia come domiciliato presso un indirizzo INI-PEC riferito la Tribunale di Firenze, sia come domiciliato presso un indirizzo estratto dal REGINDE) riguardavano indirizzi soggettivamente non riferibili quali pretesi luoghi di elezione di domicilio al magistrato. Dunque, al di là delle espressioni utilizzate, si legge nell’ordinanza n. 29749, la Corte avrebbe voluto alludere ad una mera inidoneità soggettiva dell’indirizzo estratto dall’INI-PEC (posto che nel registro INI-PEC non vi erano indirizzi riferibili al magistrato e neppure nel REGINDE).

Indirizzo delle Sezioni Unite. Chiarisce la Corte che «l’affermazione generica della inattendibilità di quello che si definisce elenco INI-PEC quale obiter dictum che, sebbene all’apparenza appoggiato la precedente, isolato n. 3709, non è suscettibile di mettere in discussione il principio enunciato dalla S.U. n. 23620/2018». Nel concreto, l’ordinanza n. 24160 voleva dire che le due notificazioni indirizzate al magistrato come asseritamente domiciliato presso i due indirizzi PEC relativi al Tribunale di Firenze avevano riguardato indirizzi non riferibili al magistrato.

Correzione dell’errore materiale: eliminazione... Chiarito ciò, la Suprema Corte dispone la correzione materiale dell’ordinanza n. 24160/2019. Pertanto, deve essere intesa come espunta la seguente proposizione: «questo a prescindere dal fatto che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al Minniti “con elezione di domicilio presso l’avvocato del Tribunale di Firenze” ad un indirizzo di posta elettronica che è quello della cancelleria dell’immigrazione del Tribunale di Firenze, estratto dall’INI.PEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla posizione del Minniti, è stato dichiarato non attendibile dalla Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, secondo cui “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal REGINDE e non dal registro IN-PEC”. Questo indipendentemente dal fatto che la notifica ad un magistrato non può essere validamente effettuata presso l’indirizzo PEC della Cancelleria dell’immigrazione o del protocollo del Tribunale di appartenenza».

…sostituzione. La parte da eliminare deve essere sostituita nel seguente modo «questo a prescindere dal fatto che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al Minniti “con elezione di domicilio presso l’avvocato Tribunale di Firenze a un indirizzo di posta elettronica della cancelleria dell’immigrazione del Tribunale di Firenze” (presente nel REGINDE) e ad un indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall’indice nazionale degli indirizzi INI-PEC, senza che essi siano riferibili alla posizione del Minniti, tenuto conto che la notifica ad un magistrato non si comprende come possa validamente essere effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica della Cancelleria dell’immigrazione o presso l’ufficio del protocollo del Tribunale di appartenenza sul presupposto di una inesistente elezione di domicilio da parte del magistrato ai sensi dell’art. 141 c.p.c., comunque in alcun modo è configurabile ai sensi di tale norma».

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