Tutela dei magistrati onorari: la nota breve del Servizio studi del Senato
Il disegno di legge. Nella Nota breve n. 49 di febbraio 2019 del Servizio studi del Senato è contenuto il disegno di legge intitolato “Disposizioni in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del Giudice di Pace e del Tribunale”.
Il disegno, di iniziativa della sen. Valente e del sen. Cucca, apporta modifiche alla l. n. 57/2016 e al d.lgs. n. 116/2017, recanti la riforma della magistratura onoraria.
Composto da 8 articoli. L’art. 1 del disegno di legge riquantifica l’impegno settimanale dei giudici onorari prevedendo che ad essi non possa essere richiesto un impegno che superi i tre giorni settimanali.
L’art. 2 interviene attribuendo i compiti di coordinamento al giudice che vanti la maggiore anzianità (in primis avuto riguardo degli anni di servizio, poi della data di assunzione ed infine in base al criterio dell’età anagrafica), al quale aspetterà, per il ruolo ricoperto, un’indennità di presenza mensile, parametrata alla consistenza dell’organico dell’ufficio.
L’art. 3 del disegno di legge eleva di tre anni (da 65 a 68) l’età in cui cessa l’incarico di magistrato onorario.
L’art. 4 apporta cambiamenti all’art. 21 del d.lgs. n. 116/2017 modificandone la rubrica e inserendo il riferimento agli istituti dell’ammonimento, della sospensione e della censura.
L’art. 5, invece, da un lato eleva da € 16.140 a € 24.210 la misura lorda dell’indennità fissa da corrispondere ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, dall'altro interviene sulle indennità di risultato connesse al raggiungimento degli obiettivi, individuandole in una percentuale tra il 30% e il 50%.
L’art. 6 prevede una tutela sociale minima per chi svolge l’attività di magistrato onorario, tra cui l’indennità di maternità nella misura dell’80% di quella percepita.
L’art. 7 poi interviene sulle disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio, regolando in maniera nuova la questione del limite massimo di età e dell’indennità spettante agli stessi.
L’art. 8 infine prevede a riapertura, su richiesta degli enti locali, degli uffici del giudice di pace soppressi.