Professione forense

Tribunale di sorveglianza di Genova: disposizioni sull’audizione a distanza dei detenuti

Redazione

La riforma Orlando (l. n. 103/2017), intervenendo sull’art. 45-bis disp. att. c.p.p., ha previsto la partecipazione a distanza del condannato in camera di consiglio tramite multi videoconferenza, nei casi in cui la persona sia in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, nonché nell'art. 407, comma 2, lett. a), n. 4, c.p.p. e il giudice ne disponga con decreto motivato (anche su istanza di parte) la presenza in udienza.
Il Tribunale di sorveglianza di Genova prende atto che «non risulta ad oggi essere stato attivato alcun collegamento audiovisivo tra le aule di udienza del tribunale di sorveglianza di Genova ed il luogo di custodia del detenuto e che dalla predetta nota (nota del 2 agosto 2018 prot. 25312.U del Ministero della Giustizia) emerge che nella sede degli uffici giudiziari di Genova e segnatamente Tribunale e Corte di Appello risultano unicamente due aule allestite per la multi video conferenza». Aggiunge il provvedimento che è in corso l’allestimento delle aule per le sedi che ne sono sprovviste e che «alla mancanza del sistema di multi videoconferenza con le specifiche tecniche di cui alla nota DGSIA del 22.2.18 prot. 6429.U non può ovviarsi mediante l'utilizzazione delle due aule già allestite nella sede di Genova e a disposizione della Corte di Appello e del Tribunale ordinario».
In conclusione il Presidente dispone che «la partecipazione alle udienze in camera di consiglio davanti al tribunale di sorveglianza, della persona detenuta per i reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, nonché dall'art. 407, comma 2 lett. a), n. 4, codice di procedura penale, avvenga con le modalità di cui agli artt. 678, 666 e 127 c.p.p., sino all'attivazione del sistema di multi video conferenza».

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