Sulla preferenza della notifica al cd. “domicilio digitale” del difensore
Nel processo penale non è consentito alle parti l'uso della PEC per il deposito della lista testi, periti e consulenti tecnici presso gli uffici, perché l'utilizzo di tale mezzo informatico è riservato alla sola cancelleria per le notificazioni ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria. Nella fattispecie, peraltro, la Corte ha ritenuto venuto meno lo stesso fondamento della sanzione di inammissibilità conseguente alla violazione delle forme di trasmissione degli atti di parte previste dal codice di rito..
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