Deontologia forense

Sostituzione di persona nella commissione d’esame avvocato

Redazione
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L’avvocato che, introducendosi nell’aula d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, si spaccia per membro della commissione esaminatrice commette anche un illecito disciplinare. Così il CNF con la sentenza n. 176/18.

Il caso. Un avvocato si introduceva abusivamente, munito di appunti, trasmettitori elettronici e tesserino falso, nelle aule in cui si svolgeva la sessione di esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, tentando di favorire alcuni partecipanti. Il COA di Roma, quale sanzione per tale condotta, gli comminava la sanzione della cancellazione.
L’avvocato ha proposto ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Forense l’eccessività della sanzione e l’erronea valutazione delle risultanza istruttorie. Ha lamentato il ricorrente che la sua condotta non risulta provata poiché non ha fatto pervenire testi o scritti ai candidati.

Sospensione per due anni. Il CNF ha rilevato che «scomparsa dal catalogo delle sanzioni la cancellazione dall’albo per effetto della sopravvenuta lex mitior, non resta che applicare al caso di specie integralmente lo jus superveniens. Esso, in luogo della cancellazione, prevede la sanzione meno afflittiva della sospensione, attualmente consistente nell’esclusione temporanea, aumentata sino a cinque anni, dall’esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura».
Chiarito ciò, il Consiglio ha sospeso l’avvocato per due anni dall’esercizio dell’attività professionale.