Deontologia forense

Sanzione disciplinare per l’avvocato: rinuncia o revoca del mandato poco importa

Redazione

Il caso. Il COA di Pistoia irrogava ad un avvocato la sanzione dell’avvertimento per omessa comunicazione di rinuncia al mandato e violazione dei doveri di diligenza ex artt. 8 e 38 cod. deont. e di informazione di adeguato preavviso ex artt. 40 e 47 cod. deont.. Il CNF confermava la sanzione salvo il parziale proscioglimento dell’incolpata in relazione all’omessa comunicazione della rinuncia al mandato all’assistita. L’avvocato ricorre dunque in Cassazione.

Rinuncia e revoca al mandato. Pur ritenendo infondato il ricorso, gli Ermellini ricordano che il professionista ha il dovere di comunicare alla persona assistita sia la rinuncia che la revoca del mandato, fattispecie quest’ultima invocata dalla ricorrente per smentire la propria responsabilità deontologica. Sottolinea però la sentenza in commento che non è condivisibile l’orientamento secondo cui è sanzionata dal codice deontologico la sola omessa comunicazione della rinuncia al mandato. La diversa fattispecie della revoca deve infatti ritenersi «fonte dei medesimi obblighi di comunicazione da parte del professionista». Sia la revoca che la rinuncia al mandato costituiscono infatti un’interruzione nella continuità dell’assistenza tecnica e devono applicarsi i medesimi strumenti a tutela della parte assistita «con conseguente sussistenza in capo al difensore, ancorché revocato, dei medesimi obblighi informativi necessari al fine di non pregiudicare la difesa dell’assistito».
Nel caso di specie, ad essere stata sanzionata era l’omessa comunicazione alla parte del rinvio di udienza, comunicazione che avrebbe consentito una più opportuna difesa all’assistita con memoria istruttoria da parte del nuovo difensore. La condotta rileva comunque sotto il profilo della correttezza e diligenza. Infatti, anche per il caso di fattispecie non tipizzata, è pur sempre possibile ricondurre in via analogica una condotta deontologicamente rilevante alla previsione di un analogo illecito espressamente previsto.
Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

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