Deontologia forense

Sanzionato l’avvocato che pubblicizza la propria attività facendo leva su prezzi bassi

Redazione

Un avvocato pubblicava sul proprio sito internet un annuncio in cui pubblicizzava la propria attività evidenziando prezzi bassi, precisi e chiari, o ancora primi appuntamenti del tutto gratuiti oppure l’applicazione di tariffe basse e la riscossione degli onorari solo a definizione delle pratiche.

Al riguardo, il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 75/2021, afferma che la pubblicità attraverso cui l’avvocato, con l’intento di condizionare la scelta di clienti potenziali, e senza adeguati requisiti informativi, offra prestazioni professionali, viola la legge, nell’ipotesi in cui il messaggio pubblicitario sia redatto con modalità attrattive dei clienti effettuate con mezzi suggestivi e incompatibili con il decoro e la dignità, quale l’uso del termine “gratuito”.

Tale motivazione tralascia quindi di considerare gli elementi ulteriori che rendono le informazioni sull’attività professionale svolta conformi al codice deontologico, ma rimette la causa al giudice della disciplina affinché valuti se il comportamento dell’avvocato nel caso in esame sia tale, motivando adeguatamente la propria decisione.