Giurisprudenza

Riflessioni in tema di contestazione e verbalizzazione delle violazioni al cds

Redazione

di Alessandro Amaolo – dottore specializzato nelle Professioni Legali con indirizzo Giudiziario Forense ed abilitato all’esercizio della Professione di Avvocato presso la Corte d’Appello di Ancona.

In linea generale, fuori dei casi di cui all’art. 201, comma 1–bis, c.d.s. la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
Il predetto principio non deve essere inteso in senso assoluto e subisce numerose eccezioni che sono state elaborate di volta in volta e nel corso del tempo dalla stessa giurisprudenza. Infatti, solo per fare un esempio si riporta, sul punto in oggetto, un principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte di Cassazione che, in tema di mancata contestazione immediata, ha stabilito quanto segue: «In tema di violazione del codice della strada, la regola secondo la quale l'omessa contestazione immediata, o l'omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l'hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del verbale, attesa la distinzione logica e giuridica esistente ha, tre momenti dell'accertamento, della verbalizzazione e della copia di copia del verbale al trasgressore». Nella fattispecie la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuta nulla la contestazione immediata in forma orale, seguita dalla notifica del verbale, contenente l'espressa spiegazione dell'omessa consegna immediata del verbale, in quanto dovuta a mancanza del formulario al seguito. (Cassazione civile , sezione II, sentenza 3 giugno 2008, n. 14668)

Ed ancora, molto interessante si rivela, sempre in tema di mancata contestazione immediata, un altro insegnamento elaborato dagli ermellini il cui principio di diritto è proprio il seguente: «In tema di violazioni al codice della strada, la individuazione, contenuta nell'art. 384 del relativo regolamento di esecuzione, delle ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata della infrazione che costituisce requisito di legittimità dei successivi atti del procedimento sanzionatorio non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile purché la circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logica». (Cassazione civile, sez. II, 28 maggio 2008, n. 14040)

Per completezza espositiva si riporta sul punto anche un’altra sentenza del Supremo Collegio che ha cassato una precedente sentenza del giudice di pace. Il principio di diritto è il seguente: «L'elencazione, contenuta nell'art. 384 del Regolamento esecuzione del codice della strada, dei casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione non può considerarsi esaustiva, ma è, come esplicitamente detto nella disposizione medesima, meramente esemplificativa; ne consegue che possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile, e compete al giudice di merito valutare con motivazione censurabile in cassazione ove illogica o incongrua se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca valenza». (Cassazione civile, sezione II, sentenza 26 marzo 2009, n. 7415)

Infine, si ritiene opportuno precisare che la Corte Costituzionale, ordinanza 20 luglio 2006, n. 307, ha stabilito quanto segue in riferimento al tema in oggetto: «L’omissione della contestazione immediata di un’infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa. Va pertanto dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – dell’art. 201, comma 1-bis, lett. e) e f), del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), comma introdotto dall’art. 4, comma 1, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, della legge 1° agosto 2003, n. 214».

In ultima analisi, nel corso degli anni nella giurisprudenza si sta affermando una concezione giuridica molto elastica relativa ai casi di mancata contestazione immediata della violazione al c.d.s.. L’insegnamento offerto dalla Suprema Corte è quello di considerare non più tassativi i casi di cui all’art. 201, comma 1-bis, c.d.s. quanto, piuttosto, esemplificativi e non più esaustivi di tutti i casi di impossibilità di contestazione immediata. In sintesi, ad onor del vero, i casi di cui all’art. 201, comma 1-bis, c.d.s. non costituiscono più un numero chiuso in grado di ricomprendere tutte le ipotesi dove è possibile non contestare immediatamente le violazioni al c.d.s.. Solo per fare un esempio pratico, si pensi all’agente della polizia locale che, mentre dirige manualmente il traffico urbano con la paletta in dotazione, scorge un’auto in divieto di fermata che blocca per alcuni minuti il transito degli autobus su tutta la via. In particolare, l’agente in questione, in quel momento privo del blocchetto dei verbali di contestazione immediata, può ben annotare il numero di targa del veicolo, l’ora e la via su un foglio per poi redigere successivamente in comando un verbale di contestazione anziché un semplice preavviso di violazione al c.d.s..
Lo scrivente ritiene che cristallizzare il diritto su di un articolo possa essere un grave errore per l’operatore. Infatti, l’interpretazione teleologica della norma, costituzionalmente orientata, è quella che porta sempre i migliori risultati nel caso concreto.

News Correlate

News
Professione forense

UCPI proclama lo sciopero dei penalisti il 27 e il 28 giugno

Redazione

L'Unione delle Camere Penali Italiane ha stabilito due giorni di astensione degli avvocati penalisti per il 27 e 28 giugno, chiedendo un immediato intervento del legislatore per mettere al riparo i principi del giusto processo.