Deontologia forense

Procedimento disciplinare: modificato un articolo del Regolamento

Redazione
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Attraverso la Circolare n. 2/2019 diramata il 19 aprile, il Consiglio Nazionale Forense ha reso nota di aver deliberato la modifica dell’art. 32, comma 1, del Regolamento n. 2/2014 sul procedimento disciplinare, inserendo le parole “da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima” dopo le parole “previa audizione dell’iscritto”.

Alla luce dell’intervento, la nuova formulazione del suddetto articolo sarà la seguente: “1. La sezione competente per il procedimento può deliberare la sospensione cautelare dall’esercizio della professione o dal tirocinio, previa audizione dell’iscritto da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima, quando l’autorità giudiziaria abbia disposto: a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; b) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’art. 35 c.p. anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena; c) una misura di sicurezza detentiva; d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli artt. 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 c.p., se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli artt. 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni”.

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