Legislazione

Più concorrenza e trasparenza in materia di assicurazioni: la nota breve del Senato

Redazione

«Incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori»: è l’obiettivo del disegno di legge che, su iniziativa del Sen. De Bertoldi, è diretto a modificare la materia di assicurazioni contenuta nel codice di civile. Gli articoli di cui si compone la proposta di legge vertono sul diritto di esclusiva, sulla durata del contratto o recesso, sugli agenti di assicurazione e, infine, sulla durata dell’assicurazione.

Il diritto di esclusiva. Il primo articolo della proposta di legge inserisce un ulteriore comma alla disposizione del codice civile dedicata al diritto di esclusiva, ossia all’art. 1743 c.c.. La nuova previsione normativa, in particolare, dispone che «per gli agenti assicurativi è vietata qualsiasi forma di esclusiva, nei rami danni, vita e previdenza, nei rapporti con le imprese di assicurazione», divieto rivolto a tutti i distributori assicurativi ossia, qualsiasi intermediario assicurativo, anche a titolo assicurativo, o impresa di assicurazione.

La durata del contratto o recesso. Secondo quando disposto dall’art. 2 del d.l.l., all’art. 1750 c.c. vengono aggiunti due commi. Più precisamente: il primo, dei due nuovi periodi, prevede che all’agente di assicurazione sia sempre conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti assicurativi; mentre, l’ulteriore atteso comma precisa che, in ogni caso, nel rapporto di agenzia assicurativa il periodo di preavviso dovuto dall’impresa non può essere inferiore a sei mesi, salvo per le ipotesi in cui sia legittimo il recesso ad nutum per giusta causa.

Gli agenti. L’art. 1753 c.c., con l’approdo del d.d.l. in questione, viene riscritto: la disciplina di cui al Capo X del Titolo III del Libro IV è, quindi, applicabile «anche agli agenti di assicurazione in quanto non siano derogate dagli accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali delle imprese e degli agenti assicurativi comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa». Ebbene, tali accordi nazionali continuerebbero a regolare i rapporti intercorrenti tra le imprese e gli agenti sino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi nazionali.

La durata dell'assicurazione. Infine, la modifica dettata dall’art. 4 del d.d.l. in esame, riguarda la facoltà di recesso di cui all’art. 1899 c.c., più precisamente, il contraente, nel caso di durata poliennale del contratto di assicurazione ramo danni, ha la facoltà di recedere annualmente senza onere e con preavviso di sessanta giorni. Mentre, nei contratti del ramo malattia sia il recesso che la disdetta sono essere esperiti unicamente dal contraente.